IRAP Professionisti e Lavoratori Autonomi: Cassazione ribadisce che non è dovuta


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Ieri 23 gennaio 2008 con la sentenza 1414/08 la Cassazione ha respinto la tesi dell’Agenzia dell Entrate che sosteneva l’assoggettamento all’Irap da parte di Professionisti e Lavoratori autonomi in quanto “l’autonoma organizzazione che giustifica l’IRAP consiste nell’impiego dell’intelligenza e della cultura posseduta in modo prevalente rispetto al lavoro manuale”.

Questa curiosa tesi è stata respinta dalla Cassazione che ha ribadito che l’assoggettamento all’imposta non scatta per i professionisti e gli autonomi cheno si avvalgono del lavoro altrui e che posseggono beni strumentali ridotti.( REGIME MINIMI ?)

Fatto sta che l’IRAP per alcune categorie di lavoratori è un prelievo assurdo e senza motivazioni.

Nonostante sentenze e ricorsi ancora bisogna versare l’imposta Regionale sulle attività produttive.

Fonte: Sole 24 Ore


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