You are here
Home > Agenzia entrate > Comunicazione dati IVA

Comunicazione dati IVA

Scade il 29.02.2008, per tutti i titolari di Partita IVA, l’obbligo di presentazione della Comunicazione DATI IVA. Tale obbligo deve essere adempiuto solo ed esclusivamente tramite canale telematico, quindi per mezzo di un intermediario abilitato.

Con la Comunicazione IVA si forniscono all’Amministrazione finanziaria alcuni dati, relativi all’anno precedente, che saranno sostanzialmente utilizzati per determinare le risorse proprie da versare al bilancio comunitario.

Il modello da utilizzare è quello approvato il 15 Gennaio 2008 dall’Agenzia delle Entrate.

In linea generale il modello prevede che vengano comunicati all’Amministrazione finanziaria i dati risultanti dalla liquidazione IVA annuale, in pratica il totale degli acquisti rilevanti ai fini IVA, il totale delle vendite rilevanti ai fini IVA nonchè le l’IVA detratta e l’IVA riscossa.

Dal sito dell’Agenzia delle Entrate:

Soggetti esonerati
La normativa individua specifiche ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dati Iva che riguardano:

  • i contribuenti che nell’anno d’imposta oggetto della comunicazione hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. L’esonero permane anche nel caso in cui tali soggetti siano tenuti poi a eseguire, in sede di dichiarazione annuale, le rettifiche della detrazione. L’esonero viene meno, invece, quando gli stessi, avendo effettuato particolari tipologie di operazioni (acquisti intracomunitari, di oro industriale o argento puro, acquisti da soggetti non residenti, eccetera), diventano debitori dell’imposta in base al particolare meccanismo del reverse charge
  • i contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) e hanno effettuato, esclusivamente, operazioni esenti
  • i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale in base a specifiche disposizioni normative e cioè:
    1. i produttori agricoli che nell’anno d’imposta 2006 non hanno superato il limite di volume d’affari di 7mila euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici (articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972)
    2. gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività individuate dalla tabella allegata al Dpr 640/1972, che applicano il particolare regime Iva disciplinato dall’articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972
    3. i soggetti, che avendo optato per l’applicazione della legge 398/1991, devono applicare il regime forfetario Iva (articolo 74, sesto comma) in relazione a tutti i proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività, anche se non soggetti a imposta sugli intrattenimenti
    4. i non residenti che si avvalgono, per l’assolvimento degli adempimenti Iva che derivano dall’effettuazione di operazioni in Italia, di un rappresentante fiscale “leggero” (articolo 44, comma 3, Dl 331/1993), tenuto unicamente ad assolvere gli obblighi di fatturazione in relazione alle operazioni effettuate e di compilazione dei modelli intrastat
    5. le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda
  • gli organi e le amministrazioni dello stato, i comuni, le province, le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, eccetera (articolo 74, Tuir)
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
  • le persone fisiche che nell’anno d’imposta 2007 hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 25.822, 84 euro.

 Fonte Agenzia Entrate

2 thoughts on “Comunicazione dati IVA

Lascia un commento

Top