ICI: Casi particolari di esenzione

Come oramai ben sappiamo, con il decreto legge n. 93 del 29 maggio 2008, è stata eliminato l’ICI sull’abitazione principale.

Ma esistono alcuni casi in cui tale esenzione è stata estesa:

  1. abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini (fino al secondo grado) che vi risiedono;
  2. abitazioni di residenza di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e abitazioni Ater regolarmente assegnate;
  3. abitazioni di proprietà di disabili e anziani ricoverati o residenti in case di cura o riposo, purché non date in affitto;
  4. abitazione tenuta a disposizione da un cittadino italiano residente all’estero, purché non affittata;
  5. abitazione di proprietà di coniugi separati, anche per il coniuge non assegnatario che non possiede un’abitazione principale nel territorio comunale;
  6. unità immobiliare acquistata per essere destinata ad abitazione principale dal proprietario, anche se il proprietario non vi risiede anagraficamente, per un periodo massimo di 12 mesi.

Mentre in tutti gli altri casi e per i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale ma di categorie catastali A1, A8, A9 resta in vigore l’ICI ocn le aliquote emanate dai comuni di appartenenza.

Fonte Studio Personale

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Comments

ciao come mi hai lasciato scritto su OKnotizie ti chiedo qui. Il comune dove ho tre appartamenti è ROMA, in uno c’e’ mia madre ad uso gratuito,nell’altro mia moglie con i miei figli ( io ho la residenza altrove ) e nell’ultimo appartamento c’è mia sorella con suo marito residente mentre mia sorella come me, residente altrove. Il commercialista ha contrassegnato questi appartamenti ai fini ICI con il numero di utilizzo 9. Quindi ho pagato,
Dimenticavo gli appartamenti sono in egual parti di possesso tra me e mia sorella.
Ti ringrazio già per le informazioni che mi hai fornito rispondendomi su OK notizie.

basta andare sul sito del comune di roma e leggerai che c’è l’esenzione per gli immobili daati in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado
di sicuro quello di tua madre non devi pagare l’ici, quello di tua moglie e di tua sorella lo devi pagare lo devi pagare,

Per quanto riguarda le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini, ho letto che l’esenzione è facoltativa a seconda di ciò che ha deciso il comune in cui vi è l’immobile; è ancora così?
Grazie!

certo bisogna sempre vedere se il comune ha recepito o no
Roma ha recepito l’esenzione

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