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IRAP massimo il 4,82%

Con la risoluzione n. 13 del 10.12.2008 della Direzione federalismo fiscale del ministero dell’Economia e delle finanze è stato chiarito che l’aliquota IRAP da quest’anno non potrà superare il tetto massimo del 4,82% poiché l’intervallo di variazione rimesso al potere delle Regioni è diminuito dall’1% allo 0,92%.

Ricordiamo che l’aliquota IRAP è stata ridotta dal 4,25% al 3,9% con conseguente obbligo da parte delle Regioni di rimodulare le aliquote entro i massimali di scostamento e quindi non potranno superare il tetto massimo del 4,82%.

Allo stesso modo il limite minimo sarà non inferiore allo 2,98%.

Fonte Regione Lazio

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