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Fisco e vendita on-line

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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione numero 274/E del 05.11.2009 è intervenuta, in risposta ad un “interpello” inoltrato da un contribuente, su di un argomento che, data la diffusione ormai planetaria del commercio elettronico, è di largo interesse: chi effettua la vendita on line di beni da consegnare tramite spedizioniere ha l’obbligo di certificazione fiscale?

Si ricorda che la “vendita on line” è quella modalità di vendita che consente al consumatore di visualizzare, scegliere e ordinare gli articoli direttamente nei cataloghi on line e di pagare il corrispettivo mediante carta di credito oppure in contrassegno.

I vari passaggi per la conclusione del contratto sono i seguenti: il venditore conferma l’ordine ricevuto tramite una mail inviata direttamente dal cosiddetto “Store on line”, perfezionando in tal modo il contratto e successivamente invia una mail di conferma della spedizione; i prodotti acquistati sono poi consegnati da uno spedizioniere, incaricato dal venditore all’indirizzo indicato dal contribuente.

E’ possibile, chiedeva all’Agenzia delle Entrate l’anonimo contribuente nel suo “interpello”, che nella vendita on line il venditore si avvalga della disciplina fiscale in materia di vendita per corrispondenza (cfr. articolo 22, comma 1, n. 1, del d.p.r. n. 633 del 1972 e articolo 2, lett. oo, del d.p.r. n. 696 del 1996)? (si ricorda che tali disposizioni sono quelle che attribuiscono al contribuente la facoltà di certificare le vendite tramite l’annotazione del totale giornaliero nel registro dei corrispettivi con conseguente ESONERO dall’obbligo di emissione della fattura e dello scontrino fiscale)

L’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che nella vendita on line non c’è obbligo di certificazione fiscale ma il venditore deve comunque registrare i corrispettivi ricevuti (come previsto dal d.p.r. n. 633/72).

In caso di restituzione della merce acquistata in rete, infatti, è d’obbligo garantire la tracciabilità dell’operazione: è necessario, cioè, poter individuare gli elementi che collegano il bene reso all’acquisto effettuato.

L’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione avviene in via telematica, ma il bene viene consegnato materialmente al domicilio indicato dal cliente, con le modalità tradizionali, cioè tramite vettore o spedizioniere. I corrispettivi delle vendite, comunque, devono essere obbligatoriamente annotati nel registro (come previsto dal d.p.r. n. 633/72).

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