Riforma del processo tributario 2

Come già annunciato nel precedente articolo sullo stesso tema, l’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) e l’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi sono scesi sul sentiero di guerra per ottenere, attraverso la riforma dell’attuale sistema processuale tributario, una efficace tutela del contribuente che, nel regime vigente è senza ombra di dubbio la parte processuale più debole: per raggiungere lo scopo bisognerà soprattutto intervenire sulla modifiche alla fase istruttoria, prevedendo la possibilità di ascoltare testimoni, di prestare giuramento, di nominare consulenti tecnici.
In questo ed in prossimi articoli, vi aggiorneremo sul testo integrale dei punti principali del disegno di legge, iniziando dall’articolo 17 (che è il primo articolo del Capo IV – Sezione I, dedicato al Procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali) che così testualmente recita:
“Il procedimento è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso deve contenere l’indicazione: della Commissione tributaria provinciale cui è diretto; del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonchè del codice fiscale; dell’Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze o dell’Ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto; dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; dei motivi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente nei casi consentiti dall’articolo 11. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell’originale quanto nelle copie del ricorso destinato alle altre parti. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 ad eccezione di quella relativa al codice fiscale o non è sottoscritta a norma del comma precedente.”
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