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CUD 2010

Per quest’anno, il termine del 28 febbraio – scadenza entro la quale i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare la certificazione cosiddetta CUD, riepilogativa delle somme erogate in favore del dipendente e le relative ritenute d’acconto versate – è prorogato al 01.03.2010, in quanto il 28 cade di domenica.

Si ricorda che nella “Parte A” della certificazione detta (CUD) vanno indicati le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta e gli altri dati fiscale; nella “Parte B“, invece, il CUD deve indicare i dati previdenziali ed assistenziali relativi ai contributi versati all’INPS o all’INPDAP, ed altri dati di natura previdenziale.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente il CUD in duplice copia; è ammessa la trasmissione anche in formato elettronico purchè il datore di lavoro si accerti che il dipendente ha la possibilità di materializzare il documento in forma cartacea.

E’ esclusa la possibilità del rilascio del CUD in via telematica nei casi di rilascio agli eredi del dipendente deceduto od al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro.

Si ricorda, infine, che il contribuente che ha incassato nell’anno solo i redditi certificati dal CUD è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

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