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Cassazione: Debito azzerato se sussiste un credito?

Con la recente sentenza numero 2957 del 10.02.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta, in materia tributaria, sul tema della compensazione, ovvero:

può un contribuente vedere “azzerato” il proprio debito nei confronti del Fisco, nei casi in cui vanta crediti, a sua volta, nei confronti del Fisco stesso?

La pronuncia della Cassazione prende le mosse da un ricorso proposto alla competente Commissione Tributaria Regionale da un contribuente della Regione Lombardia nei confronti di un avviso di accertamento IRPEF; ebbene, la CTR accogliendo in pieno le ragioni del ricorso, annullava l’avviso di accertamento per intervenuta “compensazione” tra il debito del contribuente con un credito dallo stesso vantato verso l’Amministrazione finanziaria.

La vicenda approdava in Cassazione, ove i Giudici della Suprema Corte, invece, cassavano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, in favore dell’Amministrazione finanziaria ricorrente, esprimevano il seguente principio che non ammette deroghe: la compensazione in campo tributario ha le stesse caratteristiche della compensazione in campo civile; pertanto è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e solo per situazioni di debito – credito omogenee, aventi la stessa natura applicando il principio detto, dunque, se il contribuente ha un debito IRPEF può chiedere la compensazione solo se vanta verso il Fisco crediti per la stessa causale (IRPEF).

4 thoughts on “Cassazione: Debito azzerato se sussiste un credito?

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  2. Che cavolata!
    Il tutto si riduce, quindi, in patate con patate e non patate con carote.
    Scusate la “metafora” ma per me i soldi sono soldi senza distinzione di forma o sostanza.

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