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Avvisi esecutivi e F24: ecco i codici tributo per il 1° ottobre

Mancano appena due giorni al debutto ufficiale della nuova disciplina relativa agli atti di accertamento, più precisamente la loro esecutività: come ha precisato l’Agenzia delle Entrate, infatti, dal prossimo 1° ottobre bisognerà prestare la massima attenzione a queste riscossioni e alle modalità da rispettare, visto che gli atti stessi cominceranno a diventare appunto esecutivi dopo sessanta giorni dal momento della notifica. Ecco perché la nostra amministrazione finanziaria ha già provveduto a istituire degli appositi codici tributo in tal senso, i quali dovranno essere utilizzati all’interno del modello F24 per indicare a quanto ammontano le somme per gli adempimenti da accertamento. La risoluzione 95/E di due giorni fa, inoltre, ha messo in luce le varie casistiche, sottolineando come i codici per le eventuali sanzioni pecuniarie saranno introdotti a breve.

Nello specifico, i codici compresi tra il numero 9930 e 9945 (sono quindi ben sedici) si riferiscono ai diversi tipi di imposta; l’informazione del codice regione, inoltre, la quale è prevista in diversi di questi casi, va ricercato nelle tabelle che sono state appositamente pubblicate nella sezione denominata “Codice attività e tributo” sul sito web delle Entrate. Precisati i termini degli adempimenti, è ora opportuno ricordare che cosa gravita attorno all’atto di accertamento: gli esempi sono molti, ma si può fare una scrematura.

Ad esempio, nel novero può essere ricompresa la sospensiva giudiziale, vale a dire quel procedimento con il quale si chiede un’udienza alla commissione tributaria per decidere sulla sospensione o meno del pagamento provvisorio; l’acquiescenza, invece, è la rinuncia all’impugnazione dell’accertamento stesso oppure alla presentazione dell’adesione. Infine, con l’adesione, il contribuente ha la possibilità di inoltrare la propria domanda, dettagliata in tutte le informazioni anagrafiche e i vari recapiti, a quell’ufficio che ha emesso l’atto, sempre nel rispetto dei famosi sessanta giorni: la consegna mediante la posta, al contrario, comporta che il ricorso in commissione venga ad essere sospeso per altri novanta giorni.

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