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Le imprese iscritte al Rea non hanno l’obbligo della Pec

Il Repertorio Economico e Amministrativo (meglio conosciuto con la sigla Rea) non è altro che un archivio economico e amministrativo di imprese: in esso sono infatti raccolti tutti i dati che si riferiscono alle attività degli iscritti al registro delle imprese e per i quali è prevista la denuncia presso la Camera di Commercio. Ebbene, come previsto espressamente dalla Camera di Bologna, i soggetti che sono iscritti al Rea non hanno alcun obbligo di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, un adempimento che spetta solamente a quelle imprese presenti nel registro e che sono costituite nella forma di società. L’esonero in questione, quindi, è il medesimo che vale per le imprese in forma individuale. La disposizione, comunque, ha ragione di esistere almeno entro il prossimo 29 novembre, la data che è stata fissata proprio per quel che concerne la Pec. Chi sono gli obbligati dunque?

Tra essi figurano le società iscritte al registro, sin dal momento in cui viene redatto l’atto di iscrizione. La data citata in precedenza, poi, si riferisce alle iscrizioni che sono pervenute al 29 novembre di tre anni fa. Le esclusioni, al contrario, sono quelle relative alle imprese individuali e a quelle costituite in una forma non societaria, come possono esserlo ad esempio gli enti non commerciali del Rea (l’esclusione rimane valida anche quando si ha a che fare con un’attività economica posta in essere in maniera sussidiaria rispetto a quella istituzionale).

I dati che il Repertorio Economico e Amministrativo richiede sono diversi, ma si possono citare l’avvio, la modifica e la cessazione dell’attività, l’apertura e la chiusura delle unità locali, ma anche le variazioni che possono essere intervenute in merito alla residenza dei soci e degli amministratori. L’obbligo del Rea include soggetti come le fondazioni, i comitati, gli enti agricoli e le imprese con una unità locale in Italia, ma la sede principale all’estero.

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