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Beni ai soci, approfondiamo gli adempimenti necessari

Considerate le richieste di chiarimenti giunti al nostro blog, torniamo ad approfondire il tema delle comunicazioni relative ai beni aziendali concessi in godimento ai soci. Una comunicazione che dovrà essere assolta in via alternativa dalla persona giuridica concedente il bene, o dal socio, o dal familiare dell’imprenditore che riceverà in utilizzo il bene aziendale.

Obbligati alla comunicazione sono tutti gli esercenti delle attività di impresa, sia informa individuale che collettiva, le persone fisiche che detengono partecipazioni nella società che concede il bene, i familiari dell’imprenditore e dei soci, o i soci o i familiari di altra società del gruppo (l’obbligo della comunicazione opera infatti anche nei confronti dei soggetti che ricevono beni aziendali tra diverse società appartenenti ad uno stesso gruppo giuridico).

La comunicazione, ricordiamo, deve essere effettuata necessariamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. Tale comunicazione dovrà contenere alcune notizie sul bene, come il suo utilizzo esclusivo o non esclusivo, la data di subentro, il tipo di contratto (ad esempio, comodato d’uso, altro), la data di stipula del contratto, l’inizio e la fine della concessione del godimento, il valore di mercato, il corrispettivo pattuito.

Ma cosa accade a chi omette la comunicazione? La sanzione può essere piuttosto gravosa per le tasche di chi non rispetta le disposizioni normative, o per chi comunica dati incompleti o non veritieri, con una “multa” che può arrivare anche al 30% della differenze fra il corrispettivo e il valore di mercato.

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