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Dall’Inps una circolare sulla gestione separata delle assegniste di ricerca

L’Inps ha dedicato questi ultimi giorni del 2011 a comunicare alcune informazioni rilevanti per quel che concerne la propria gestione separata: in particolare, una delle circolari più recenti ha approfondito il tema dell’integrazione dell’indennità di maternità che viene affidata alle assegniste di ricerca, con tanto di obblighi contributivi e istruzioni operative. Il testo normativo di riferimento in questo caso è la Legge 240 del 2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”). In effetti, tale riforma ha istituito gli assegni per la collaborazione ad attività universitarie o della ricerca, specificando chiaramente l’assoggettamento alla gestione separata.

Il prossimo 1° gennaio sarà un anno esatto che la legge è entrata in vigore e dunque bisogna tenere a mente una delle previsioni più importanti in essa contenute: in pratica, l’indennità che viene corrisposta dall’ente previdenziale va integrata dall’università coinvolta fino a quando non si è riusciti a concorrere fino all’intero importo dell’assegno di ricerca, il tutto ovviamente con validità relativa fino all’astensione obbligatoria per la maternità. Le assegniste in questione devono dunque considerare le integrazioni a cui si sta facendo riferimento come dei veri e propri corrispettivi, conseguentemente si applica un’adeguata disciplina dal punto di vista previdenziale.

Per questa ragione, gli atenei hanno l’obbligo di porre in essere il pagamento e di inviare il flusso Uniemens corrispondente. Quali sono i tempi da rispettare in tal caso? Il versamento previdenziale si riferisce all’intero 2011 e il suo svolgimento può avere luogo fino al sedicesimo giorno del terzo mese che segue la pubblicazione della circolare, vale a dire il 16 marzo del 2012, in modo da poter evitare tutte le sanzioni, civili e pecuniari. Il mese di competenza che va indicato, infine, è l’ultimo in cui è stato realizzato il versamento dell’integrazione attraverso il consueto modello F24.

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