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Controlli societari, cosa cambia con il decreto sulle liberalizzazioni

Il decreto sulle liberalizzazioni ha apportato diverse novità in ambito societario. Una di queste, sulle quali desideriamo compiere un atto di chiarezza attraverso queste poche righe, è relativo alla sorveglianza nelle società di capitali, con la possibilità di usufruire di un sindaco unico anche nelle società per azioni (possibilità che diviene invece una regola nelle società a responsabilità limitate).

La novità è contenuta nell’articolo 36 del decreto, rubricato “Disposizioni in materia di controllo societario”, laddove si effettua l’opportuna modifica all’articolo 2397, terzo comma, del Codice Civile, introducendo le riforme in materia di normativa sulla presenza del collegio sindacale nelle società per azioni, e sua composizione, con possibilità o obbligo di nomina del collegio sindacale a seconda delle dimensioni della stessa struttura societaria.

Più nel dettaglio, in caso di società con patrimonio netto pari ad almeno 1 milione di euro, ricavi di almeno 6 milioni di euro, attivo dello stato patrimoniale di almeno 4 milioni di euro e una soglia superiore ai 100 dipendenti medi, la norma attuale, che prevede l’obbligo di nomina di un collegio sindacale, viene trasformata in una possibilità di previsione del sindaco unico.

L’obbligo di nominare un collegio sindacale, così come avviene con l’attuale normativa, ricade pertanto solo sulle grandi società, intendendo per tali, a questi fini, quelle con patrimonio netto superiore ai 10 milioni di euro, attivo di bilancio superiore ai 20 milioni di euro e ricavi di almeno 100 milioni di euro.

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