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I chiarimenti dell’Inps su appalti e anzianità aziendale

I chiarimenti dell’Inps sono sempre ben accetti, in particolare se vanno a riguardare operazioni molto importanti dal punto di vista previdenziale: gli ultimi in ordine temporale sono quelli che hanno riguardato due giorni fa il computo dell’anzianità aziendale per concedere le prestazioni di integrazione straordinaria e di mobilità dei salari, nell’ipotesi in cui vi sia la successione di appalti. Per l’appunto, questa concessione prevede che vi sia un requisito soggettivo ben preciso, vale a dire una anzianità lavorativa presso l’azienda per un tempo minimo di novanta giorni, con la data di riferimento che deve essere quella in cui è stata presentata la domanda stessa. Nel caso dell’indennità di mobilità, invece, è necessario che il requisito sia rappresentato da una anzianità a livello aziendale non inferiore ai dodici mesi (sei devono essere stati caratterizzati da lavoro effettivamente prestato).

Gli ultimi provvedimenti contro la crisi economica hanno fissato alcune opzioni interessanti per quel che concerne la cassa integrazione nei confronti di alcuni dipendenti e imprese che magari sono stati esclusi dalle prestazioni ordinarie corrispondenti. I chiarimenti in questione si sono resi necessari alla luce dello sviluppo sempre più attuale della congiuntura economica negativa, anche se questa problematica è stata affrontata e discussa a più riprese a partire addirittura dal 1998.

Come previsto dall’Inps stesso, quando un lavoratore si trova a prestare il proprio lavoro per svolgere la stessa attività che è oggetto dell’appalto, l’anzianità in azienda va calcolata in ogni caso facendo riferimento al rapporto pregresso con l’impresa appaltatrice che risulta essere in uscita. Il principio appena spiegato, comunque, rimane valido anche nel caso in cui vi sia una crisi aziendale a carattere temporaneo o di durata più lunga. In base a queste precisazioni così importanti, quando i dipendenti, proseguendo nella loro attività per lo stesso appaltante, si spostano da una impresa all’altra per la successione, l’anzianità in azienda deve beneficiare del cumulo di periodi che sono stati prestati alle varie dipendenze.

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