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Tassa cedolare secca affitti

Dovrebbe trattarsi dello strumento mediante il quale far emergere il mondo sommerso degli affitti in nero. La cosiddetta “cedolare secca“, ovvero un’imposta unica per sostituire le innumerevoli tasse che gravano sui contratti di locazione e scoraggiano i proprietari a “mettersi inregola”, è stata introdotta con il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 sull’autonomia fiscale dei comuni approvato dal governo.

Sui contratti di locazione annui stabiliti tra le parti, si deve pagare un’imposta fissa del 20% al posto dell’Irpef, delle addizionali, dell’imposta di bollo e di registro. La cedolare secca scende invece al 19% se i contratti di locazione sono a canone concordato o se relativi a immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è pari al 100% dell’intero canone. Per pagare acconto e saldo va utilizzato il “Modello F24”. Si moltiplica per il 21% (o per il 19% nel caso di canone concordato) l’importo complessivo del canone annuo. Sulla cifra che ne risulta va calcolata la quota corrispondente alla par te di acconto dovuta allo Stato.

La cedolare è facoltativa e dunque si può sempre scegliere il regime ordinario, laddove fosse più conveniente. Il gettito derivante dalla cedolare va ai Comuni che, insieme a quello delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dell’Irpef sui redditi immobiliari, contribuisce a far cassa e a compensare i tagli dei trasferimenti da Roma.

Il proprietaro dell’immobile – persona fisica (dunque privato che non opera nell’esercizio di impresa o professione) che ha locato un immobile ad uso abitativo – è tenuto a corrispondere un acconto, previsto nella misua dell’85% nel 2011, e del 95% nel 2012.
Il locatore deve inoltre provvedere a comunicare all’inquilino (mediante lettera raccomandata) la scelta di tale specifico regime fiscale, dichiarando espressamente di rinunciare per tutto il periodo del contratto all’aggiornamento del canone, compreso l’adeguamento Istat annuale.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello specifico per la cedolare secca, scaricabile dal sito web dell’Agenzia stessa, al seguente indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it

Siria, questo è il nome del modello di registrazione semplificato, rappresenta un’ alternativa al modello cartaceo 69, sinora utilizzato per registrare i contratti di locazione. I termini per la presentazione rimangono invariati per entrambi i modelli, ovvero entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

La presentazione del modello Siria va fatta esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3 del DPR 332 del 22 luglio 1998. Il modello Siria può essere usato solo in determinati casi:

– se i locatori e gli affittuari sono al massimo tre;

– se si sta affittando una sola unità abitativa con al massimo tre pertinenze (cantina, box ecc..);

– se tutti gli immobili devono essere censiti al catasto con rendita.
Al di fuori di tale ambito di applicazione, si continua a utilizzare il vecchio “Modello 69” a cui sono state apportate opportune modifiche per passare alla cedolare.

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