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Le ultime disposizioni dell’Inps sul Durc irregolare

Una delle ultime circolari che sono state rese note dall’Inps ha riguardato da vicino l’intervento sostitutivo per quel che concerne la stazione appaltante nell’ipotesi di un Durc irregolare: la sigla in questione, come è noto, si riferisce al Documento Unico di Regolarità Contributiva, con lo stesso ente previdenziale che si è basato su quanto previsto dall’articolo 4 del Dpr 207 del 2010 (si tratta del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione di due direttive europee). Entrando maggiormente nello specifico, occorre sottolineare come questo stesso intervento sostitutivo sia operativo limitatamente ai contratti pubblici, con una attivazione possibile nel caso di un Durc non regolare per quel che concerne i soggetti che sono impiegati nell’esecuzione del contratto lavorativo.

In questo caso, chi è responsabile per il procedimento ha anche il compito di trattenere dal certificato in questione l’ammontare che corrisponde alle inadempienze che sono state accertate nel documento, riferibili pertanto sia all’esecutore che al subappaltatore. L’importo che è appena stato menzionato, inoltre, viene versato di norma dalla stazione appaltante all’Inps stesso, ma anche all’Inail, o, in alternativa, alle Casse Edili quando le imprese sono attive in questo settore. Come si attua l’intervento esecutivo nei confronti del soggetto esecutore del contratto? Come viene sottolineato all’interno della circolare, la stazione appaltante deve rendere operativa una ritenuta di cinquanta centesimi di euro.

Quest’ultima cifra, poi, viene svincolata in sede di liquidazione finale, ma soltanto dopo che è stata approvata e verificata la conformità attraverso un Durc regolare. Se, invece, il debito delle stazioni copre in maniera parziale le irregolarità che sono state accertate nel documento, allora il pagamento nei riguardi degli enti citati in precedenza avrà luogo in modo proporzionale alle irregolarità dell’operatore economico. Infine, bisogna ricordare che, qualora non vi sia un debito dell’appaltatore, la stazione appaltante procederà al pagamento della somma residua all’appaltatore.

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