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L’applicazione dell’Iva sui servizi delle guardie giurate

Il ruolo della guardia giurata è sancito nel nostro paese da un testo normativo ben preciso: secondo l’articolo 133 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), si tratta di un privato che è chiamato a tutelare beni mobili e immobili di enti o altri soggetti privati. Ma come possono essere inquadrate le loro prestazioni di vigilanza e custodia? In particolare, che relazione c’è tra le guardie giurate e l’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva)?

Vi sono diverse esclusioni in questo senso, ma con delle opportune precisazioni: in effetti, l’esonero in questione ha senso quando si ha a che fare con delle prestazioni di vigilanza che sono realizzate da guardia operative come veri e propri esercenti di lavoro autonomo. Nel caso in cui, al contrario, le stesse prestazioni vengono poste in essere da quelle persone fisiche che sono autorizzate alla svolgimento di tale attività e che sono alle dipendenze di un istituto di vigilanza, allora l’Iva è applicabile.

Dunque, la distinzione è abbastanza netta e bisogna fare riferimento ad essa per non incorrere nei principali problemi di natura tributaria. D’altronde, si può anche fare riferimento a una circolare piuttosto datata ma sempre valida della nostra amministrazione finanziaria: si tratta del documento numero 269 del 1997, il quale ha chiarito come le prestazioni di vigilanza e custodia non sono esenti dall’imposta proprio nell’ipotesi di guardie legate all’istituto da un rapporto di lavoro subordinato e senza alcun tipo di lavoro autonomo. Lo stesso discorso vale anche quando si sfruttano le cosiddette “guardie particolari giurate”, ovviamente in presenza di istituti che sono in possesso di tutte le autorizzazioni del caso. In aggiunta, c’è perfino un parere del Consiglio di Stato che risale al 1996 e secondo cui è sempre necessario tracciare una distinzione tra i servizi degli istituti di vigilanza e quelli delle guardie particolari giurate, visti le due diverse leggi che li regolano.

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