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Spending review, cosa cambia per società pubbliche e in house

Tra i capitoli più importanti in materia di spending review c’è sicuramente quello relativo alla revisione dell’articolazione della macchina statale, con riferimento specifico alle società pubbliche. Numerose sono, in merito, le misure principali, a cominciare dalla previsione delle disposizioni sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, con i cda che dovranno essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dall’amministrazione titolare della partecipazione o della controllante.
Sarà inoltre fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in società controllate, direttamente o indirettamente, che abbiano conseguito per l’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni superiore al 90%. Le società a partecipazione totalitaria verranno invece sciolte entro il 31 dicembre 2013 o, in caso di mancato scioglimento, non potranno ricevere affidamenti diretti di servizi.

Ancora, a decorrere dal 1 gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni potranno acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privati, solo in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2015, i limiti per le assunzioni previsti per le società controllanti, si applicano anche alle società controllate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Sempre alla data di entrata in vigore del decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio tra società a totale partecipazione pubblica e amministrazioni statali.

Ancora, dal 1 gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato di beni e servizi con le procedure concorrenziali previste dal codice appalti. Dalla stessa data, l’affidamento diretto potrà avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento non superi 200 mila euro.

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