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Sanzioni false dichiarazioni anagrafiche

Come noto, a partire dallo scorso 9 maggio 2012, è estremamente più facile poter portare a compimento una pratica anagrafica grazie all’implementazione delle procedure mediante posta elettronica certificata e firma digitale. Tuttavia, massima attenzione: in caso di false dichiarazioni (cioè, se per esempio l’interessato dichiara situazioni dolosamente artificiali per eludere i controlli del comune in materia di iscrizioni anagrafiche) si rischia di finire in Tribunale con accuse piuttosto gravi.

A ribadire quanto sopra è stata la polizia municipale di Torino con la recente circolare n. 83 del 12 luglio 2012, dove si ricorda – tra le altre – che il dl 5/2012 convertito nella legge 35/2012 ha apportato una sostanziale novità nell’interno della polizia municipale nella verifica e nella conoscenza dei nuovi residenti, non più con sopralluoghi sul campo, destinati a reperire informazioni dirette necessarie, bensì controlli successivi finalizzati a riscontrare nella realtà quanto comunicato dal cittadino.

Stando alle nuove norme, infatti, l’ufficiale di anagrafe ha a disposizione 45 giorni per procedere alle verifiche del caso da effettuarsi, d’ora in poi, successivamente alla registrazione anagrafica. In
buona sostanza mentre prima l’anagrafe attendeva il resoconto degli informatori per procedere con la registrazione anagrafica, dal 9 maggio la procedura è stata invertita.

I cittadini possono quindi inoltrare tutte le richieste anche via fax o via telematica con pec o firma digitale. L’ufficiale dell’anagrafe entro due giorni lavorativi registra le dichiarazioni e richiede alla polizia municipale gli opportuni accertamenti. Proprio in sede di accertamento potrebbero esservi sgradite sorprese per i “furbi”: in caso di dichiarazioni mendaci scatterà la denuncia dell’interessato alla procura della repubblica per i reati previsti dall’art. 76 del dpr 445/2000 ovvero falsa attestazione a pubblico ufficiale ex art. 495 cp.

Se l’interessato non si farà trovare in casa per tre volte dalla polizia municipale, la pratica sarà rigettata e all’interessato sarà preliminarmente inviato un preavviso di recesso.

Vedi anche sanzioni autocertificazione reddito più basso.

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