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Rimborso Iva all’estero

Scadono il 30 settembre i termini per chiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata all’estero nel 2011. Per gli acquisti effettuati presso altri Paesi dell’Unione Europea, infatti, gli operatori nazionali devono presentare l’istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate, verificando il possesso dei presupposti essenziali del rimborso e delle ulteriori condizioni previste. Cerchiamo allora di riepilogare quali siano gli elementi determinanti da possedere per la presentazione dell’istanza, e quali le altre caratteristiche da analizzare.

Segnaliamo anzi tutto che il diritto al rimborso dell’iva pagata in uno Stato membro diverso da quello nel quale il soggetto passivo è stabilito, si fonda sugli stessi presupposti del diritto alla detrazione. È pertanto necessario: che il soggetto passivo effettui – nel Paese in cui è stabilito – le operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione; che non vi siano particolari limitazioni oggettive. Il diritto di rimborso spetterà pro rata.

Ancora, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, il soggetto passivo nazionale non dovrà disporre – nello Stato membro nel quale ha effettuato gli acquisti – di una stabile organizzazione, e non dovrà effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi, con eccezione delle prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni ad esse accessorie; cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali debitore dell’Iva è il committente o il cessionario con il meccanismo dell’inversione contabile.

Se invece il soggetto dispone di tale stabile organizzazione, o ha effettuato operazioni attive nell’altro stato membro, non potrà presentare l’istanza di rimborso, ma potrà recuperare l’Iva sugli acquisti mediante la detrazione.

L’istanza va presentata per via telematica all’Agenzia delle entrate, che provvederà ad inoltrarla allo Stato membro del rimborso, a patto che accerti che il richiedente – nel periodo di riferimento – non abbia svolto attività economica rilevante ai fini Iva, o abbia effettuato esclusivamente operazioni senza il diritto alla detrazione, o ancora si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi o del regime speciale per i produttori agricoli.

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