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Sanatoria per mancati adempimenti fiscali

Con la circolare 38/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sulla corretta applicazione dell’istituto della remissione in bonis, stabilito ai commi 1 – 3bis dell’art. 2, dl 16/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012. La norma prevede che i contribuenti che per dimenticanza non abbiano presentato tempestivamente una comunicazione o eseguito degli adempimenti, ma sono comunque in possesso dei requisiti richiesti, possono mettersi in regola entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In cambio del versamento di una sanzione di 258 euro.

La sanatoria permette così a contribuenti ed imprese di aderire a regimi fiscali opzionali: “ad esempio” – evidenziava il quotidiano Italia Oggi – “quelli relativi alla tassazione per trasparenza delle società di capitali, alla tassazione di gruppo (il consolidato fiscale) e nel caso in cui il contribuente abbia omesso di comunicare i dati fiscalmente rilevanti per gli enti associativi. Tra le altre fattispecie sanabili, l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo, la determinazione dell’Irap in base al bilancio e la tonnage tax”.

La remissione in bonis si applica sia alle irregolarità per le quali, al 2 marzo 2012, non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile sia a quelle per le quali, alla stessa data, pur essendo tale termine già scaduto, si è ancora in tempo per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso. Si pensi agli adempimenti omessi nel 2011 dai contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare (vedi anche il nostro approfondimento sul ravvedimento IMU lungo).

Infine, per quanto concerne la mancata indicazione da parte della società consolidante degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto nel relativo modello, tale fatto non comporta più l’inefficacia della cessione delle eccedenze Ires nel gruppo. “La stessa semplificazione” – conclude il quotidiano – “vale anche per l’ipotesi di cessione, sempre tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, delle altre eccedenze utilizzabili in compensazione seppure realizzata in mancanza dell’indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione”.

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