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Come si calcola l’imponibile del fondo enfiteutico

Con il termine enfiteusi il diritto privato identifica una fattispecie che ormai è quasi completamente in disuso, ma che ancora non è scomparsa: nel dettaglio, si tratta di un diritto reale che è stato e viene impiegato per consentire agli agricoltori di godere di pieni poteri sui fondi che sono soliti coltivare. In aggiunta, lo stesso enfiteuta ha la possibilità di affrancare il fondo in questione, diventandone di conseguenza il proprietario vero e proprio. La situazione appena descritta, comunque, può anche presentarsi nell’ambito della tassazione degli immobili presenti all’estero. Come si può calcolare a questo punto l’imponibile relativo all’atto di affrancazione di un fondo enfiteutico?

La piena proprietà viene conquistata nel momento in cui si esercita tale potere di affrancazione, più precisamente attraverso il versamento di una somma che è pari alla capitalizzazione del canone annuo e prendendo come base l’interesse legale. D’altronde, tutto questo viene sancito dall’articolo 971 del codice civile (dedicato proprio all’affrancazione): in pratica, l’ultimo comma sottolinea come l’intero pagamento sia disciplinato dalle leggi speciali. Tramite l’affrancazione stessa, inoltre, il diritto di proprietà viene inevitabilmente a consolidarsi, in quanto vengono acquistati a titolo derivativo i diritti di dominio utile e quelli di dominio diretto, i quali in precedenza erano in essere tra l’enfiteuta e il soggetto concedente.

La base imponibile, quindi, non è altro che la somma dovuta a termini di legge dall’enfiteuta, come emerge chiaramente anche dal secondo comma dell’articolo 47 del Dpr 131 del 1986 (“Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”). Il terzo comma successivo, inoltre, precisa che il valore del diritto del concedente non è altro che la somma dovuta dall’enfiteuta per l’affrancazione e che il valore di tale diritto si ottiene attraverso la differenza tra quello della piena proprietà e la somma che è dovuta per l’affrancazione. Pertanto, la fattispecie sarà anche in disuso, ma il trattamento tributario è davvero articolato.

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