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Rispetto termini pagamento imprese agricole

Il rispetto dei termini di pagamento riguarda anche le imprese agricole. Ad affermarlo è l’interpretazione prevalente del comma 5, dell’art. 3 del decreto di attuazione dell’art. 62 del dl 1/2012, che ha tenuto conto dei rilievi del Consiglio di stato (numero affare 07160/2012), sulla necessaria presenza della manifestazione di volontà nei contratti. Cerchiamo allora di comprendere in maniera chiara cosa possa cambiare per tutte le imprese agricole durante le fasi della vendita dei prodotti, e cosa accade in sede di regolamento degli stessi.

Il comma 5 ricalca così quanto già indicato dal Consiglio di stato, al punto 14 del proprio parere, in relazione a quanto sostenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 16/5/2006 n. 11409) in tema di sottoscrizione dei contratti. La Corte aveva infatti affermato che “in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta equivale a sottoscrizione, perfezionando il contratto, solo a condizione che l’atto sia stato prodotto al fi ne di invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti”.

Pertanto, ne consegue in caso di assenza di una richiesta o di una deroga all’interno delle disposizioni dell’art. 62, dl n. 1/2012, per il Consiglio di stato è l’amministrazione che doveva valutare in quale modo il requisito della forma scritta poteva essere soddisfatto, e ciò “anche in assenza di sottoscrizione dell’atto”.

In altri termini, gli elementi idonei e certi a dimostrare la provenienza del documento (punto 16 del parere) non possono che essere l’apposizione della firma digitale o elettronica o la trasmissione dei documenti mediante Posta elettronica certificata (Pec).

Rimangono comunque aperte alcune problematiche operative della disciplina, come gli interessi moratori, i contratti in essere, la sottoscrizione della documenti, le esportazioni e cessioni UE, durabilità del prodotto e sanzioni correlate.

Nel corso delle prossime settimane continueremo a tenervi aggiornati sugli sviluppi del tema.

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