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Fattura leggera 2013

A partire dallo scorso 1 gennaio, per le operazioni di importo fino a 100 euro, è possibile emettere la c.d. “fattura leggera”, un documento che contiene un ridotto numero di informazioni rispetto a quelle ordinariamente prescritte dall’art. 21 del dpr 633/72. Si potranno in particolare omettere i dati del cliente (basterà il codice fiscale o la partita IVA) e la specificazione dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto. La descrizione dell’operazione potrà inoltre essere più sintetica, come sancito dall’art. 1 del dl 216/2012.

In ogni caso, la fattura semplificata non potrà essere eccessivamente sintetica. Tra le informazioni che devono comunque confluire all’interno di tale documento ricordiamo: la data di emissione; il numero progressivo che la identifichi in modo univoco; i dati identificativi del cedente / prestatore, dell’eventuale rappresentante fiscale o stabile organizzazione, compreso il numero di partita Iva; i dati identificativi del cessionario / committente, dell’eventuale rappresentate fiscale o stabile organizzazione; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla (vedi anche Fattura elettronica e semplificata 2013).

Ne consegue che, tra le agevolazioni della fattura semplificata, spicca la possibilità di omettere i dati (nome, cognome, denominazione, indirizzo ecc.) del cliente nazionale o comunitario e di identificarlo con il solo numero di partita Iva o (per i privati italiani) di codice fi scale, e la possibilità di indicare in modo più generico l’oggetto dell’operazione, non essendo specificamente richiesto di riportare la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi. Infine, segnaliamo come la fattura light permetta di indicare l’importo complessivo lordo, anche limitandosi a indicare la sola aliquota IVA.

Attenzione, però: non in tutti i casi sotto i 100 euro è possibile fruire della fattura semplificata. Ad esempio, la fattura light non è ammissibile per le cessioni intracomunitarie, e per le cessioni non soggette a Iva in Italia per mancanza di territorialità effettuate nei confronti di soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta in altro stato membro (vedi anche Fatture elettroniche pubblica amministrazione).

2 thoughts on “Fattura leggera 2013

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