You are here
Home > Agenzia entrate > Esenzione mini-Irap 2014

Esenzione mini-Irap 2014

Stando a quanto previsto dal comma 515 dell’articolo unico della legge di stabilità 2013 (legge n.228 del 24/12/2012) le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di un’organizzazione stabile (pertanto, non si avvalgono di lavoratori dipendenti e assimilati, e senza dotazioni complesse di beni strumentali), possono essere esentate dall’imposta regionale sulle attività produttive solamente a decorrere dal 2014.

Ne consegue che fino al 2014 le controversie sulla debenza o meno dell’imposta regionale da parte dei soggetti privi di autonoma organizzazione dovrà essere risolta caso per caso, con il rischio di dover richiedere la soluzione del quesito ai giudici tributari (vedi anche Deduzioni Irap 2014).

Meno problemi sorgeranno una volta scollinatat tale data: di fatti, il provvedimento legislativo prevede l’attivazione di un fondo che a partire dal 2014 avrà la finalità di “escludere dall’ambito di applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate nell’articolo 55 del Tuir, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del ministro dell’economia e delle finanze“.

Per l’anno in corso e per il prossimo anno, invece, i piccoli imprenditori e i liberi professionisti dovranno proseguire nella specifica lotta per evitare che il proprio reddito possa essere assoggettato all’Irap, cercando di convincere l’Agenzia delle Entrate delle proprie posizioni e, nel caso di controversia, andando a ricorrere al giudizio delle commissioni tributarie (vedi anche Deduzioni Irap 2014).

L’impressione è pertanto quella di un rinvio dei problemi a data futura, visto e considerato che la previsione normativa parla di un prossimo decreto ministeriale che dovrà determinare con precisione quale sarà l’entità e la tipologia di beni strumentali il cui utilizzo fa scattare l’assoggettamento all’Irap.

Nelle prossime settimane continueremo ad occuparci del tema.

Lascia un commento

Top