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Appello contro le sentenze sulle multe

Il tribunale di Torino, con provvedimento depositato l’11 giugno 2012, ha dichiarato che contro le sentenze del giudice di pace sulle multe si procederà con rito ordinario. Di conseguenza, per stabilire se l’appello è tempestivo occorre considerare la data in cui l’atto di impugnazione è stato notificato alla controparte. A parlarne è stato, pochi giorni fa, un interessante approfondimento condotto da Antonio Ciccia sul quotidiano Italia Oggi del 7 febbraio.

Secondo quanto ha avuto modo di approfondire Ciccia sul quotidiano sopra ricordato, “in primo grado il ricorso contro i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada si propone con ricorso al giudice di pace e si applica, in base al dlgs 150/2011, il rito semplifi cato previsto per le cause di lavoro. Il problema è della individuazione delle formalità per l’appello contro le sentenze del giudice di pace. Tra l’altro il dlgs 150/2011 nulla dice in proposito. Il tribunale di Torino ha ritenuto che per l’appello trova applicazione l’ordinaria disciplina prevista dagli articoli 341 e seguenti del codice di procedura civile” (vedi anche Multe con posta elettronica certificata).

Tradotto in termini più concreti quanto sopra – prosegue Ciccia – significa che “bisogna cominciare con un atto di citazione in appello notificato alla controparte, come prescritto dall’articolo 342 del codice di procedura civile, secondo cui l’appello si propone con citazione. Vale, quindi, il principio per cui nel giudizio in materia di opposizione a sanzioni amministrative, le regole speciali dettate per il primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche al procedimento di appello in mancanza di una espressa disposizione di legge in tal senso”.

Nel caso in cui, infine, l’appello è stato proposto erroneamente con ricorso anziché con citazione, l’atto potrebbe produrre effetti solo se notificato entro il termine di legge, poiché solamente così è ugualmente conseguita la finalità di impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non già nel caso contrario(vedi anche Ricorso multiplo multe stradali).

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