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Sospensione delle rate del mutuo entro il 31 marzo 2013

Come noto, l’accordo firmato il 30 gennaio 2013 dall’Associazione bancaria italiana e da 13 Associazioni dei consumatori, ha prorogato al 31 marzo 2013 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui. Rimane ferma la necessaria verifica dei requisiti, poiché anche la sospensione prorogata del mutuo dovrà essere strettamente legata al verificarsi di determinati eventi entro il 28 febbraio 2013.

In particolare, le parti firmatarie (Abi e associazioni dei consumatori) hanno concordato che la data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui è prorogata al 31 marzo 2013 e che – come già anticipato – l’arco temporale entro il quale dovranno verificarsi gli eventi che determinano l’avvio è prorogato al 28 febbraio 2013. Precisiamo ancora che alla sospensione saranno ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito.

Per quanto attiene agli eventi, rimangono i requisiti casistici precedenti, ricordati dal quotidiano Italia Oggi nell’edizione dell’8 febbraio 2013: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, cpc (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (cig; cigs; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà); morte o sopraggiunta non autosufficienza (vedi anche Mutui: L’ABI prospetta una moratoria).

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