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Ulteriori precisazioni sul conguaglio del contributo IVS

Con il messaggio numero 3678 l’Inps ha fornito ulteriori precisazioni per quel che riguarda il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS (Indennità Vecchiaia Superstiti) pari allo 0,5%. In pratica, si fa riferimento alla restituzione dello sgravio contributivo relativo alle retribuzioni di secondo livello. Questo stesso contributo è stato stabilito mediante un apposito testo normativo, vale a dire la Legge 297 del 1982 (“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”), con delle specifiche aziende che sono state ammesse al beneficio in questione. Il messaggio dell’ente previdenziale è stato utile anche per il differimento dei termini di versamento.

Nel dettaglio, questa materia presenta una complessità operativa e gestionale di non poco conto ed è per questo motivo che in precedenza non era stata affrontata. In particolare, questo incentivo di cui si sta parlando si presentava perfino in forma sperimentale ed è divenuto di tipo strutturale solo dopo la previsione contenuta nella legge di riforma del mercato del lavoro (lo scorso anno per la precisione). Come ha voluto sottolineare l’istituto, non si tratta di discutere in alcun modo dell’impianto di questa stessa norma e nemmeno delle conseguenze che ne derivano per quel che concerne gli oneri aziendali (vedi anche Contributi Ivs 2011: le ultime comunicazioni dell’Inps).

In effetti, si tratta di principi che sono stati ribaditi in maniera costante e continua dall’ente, come accaduto, ad esempio, nel 2007 con una circolare molto chiara. L’obiettivo è stato quello di rendere più agevoli tutti gli adempimenti relativi alle aziende e agli intermediari, pertanto è stato rilevato quanto segue. Le differenze di Tfr potranno essere versate al Fondo di Tesoreria per la prima volta quest’anno entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in questione, dunque entro il 16 giugno prossimo. Il versamento dovrà intervenire a regime nell’anno in cui i datori di lavoro beneficiano dell’incentivo, anche quando riguarda somme erogate in riferimento ad annualità precedenti.

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