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Scadenza vidimazione dei libri sociali società di capitale

Tra le numerose differenze che distinguono le società di capitale da quelle di persone, sul versante degli adempimenti, trova risalto l’imposta annuale di vidimazione dei libri sociali in scadenza il prossimo 18/03, posticipo del 16/03 in quanto giorno festivo.

La tassa, dovuta in misura forfettaria per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali, a prescindere dal numero e dalle pagine effettivamente utilizzati nel corso dell’anno, grava su società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali, comprese le imprese in liquidazione ordinaria o in procedura concorsuale.

Sono invece escluse dal tributo le società cooperative e di mutua assistenza e le società dichiarate fallite nel periodo di imposta.

L’importo del balzello, deve essere quantificato in funzione del capitale sociale risultante al primo gennaio nel bilancio di esercizio cui si riferisce il pagamento, pertanto per la prossima scadenza del 18/3, andrà preso a riferimento il valore descritto al 01/01/2013 e versato l’importo corrispondente, secondo i seguenti limiti:

–          Capitale sociale < € 516456,90: € 309,87;

–          Capitale sociale > € 516456,90: € 516,46;

A differenza di molti altri tributi, l’imposta in parola è interamente deducibile dalla base imponibile Ires ed Irap e può essere pagata con diverse modalità, a seconda della data di costituzione della società debitrice:

–          per le società nate dopo il 01 gennaio 2013, il dovuto va versato sul c\c postale n. 6007, (intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara) prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (o della comunicazione unificata Comunica alla CCIAA competente), ove andranno riportati gli estremi dell’avvenuto pagamento ;

–          Per le imprese in attività da più esercizi invece, il pagamento deve essere eseguito mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario”, indicando come periodo di riferimento, l’anno 2013. In quest’ultimo caso, è possibile applicare gli ordinari meccanismi di compensazione orizzontale, nonché il ravvedimento operoso in caso di pagamento in ritardo dell’imposta dovuta, tenendo presente che alla data di scadenza del tributo per l’anno in corso, decorre anche il termine per la regolarizzazione 2012.

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