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Il contributo arretrato per le imprese in liquidazione

Il messaggio 4207 reso noto due giorni fa dall’Inps ha a che fare con un fondo di solidarietà ben preciso. Si tratta infatti di quello destinato al personale già dipendente da imprese di assicurazione che sono state poste in liquidazione coatta amministrativa. In pratica, l’ente previdenziale ha voluto ricordare l’obbligo di pagamento per quel che concerne il contributo ordinario di finanziamento per l’intero corso del 2012 (gennaio-dicembre). In effetti, i fondi di solidarietà che sono istituiti presso l’istituto prevedono in maniera chiara che vi sia un contributo del genere, a carico delle imprese e dei lavoratori.

Il suo quantitativo ammonta a 0,5 punti percentuali (vedi anche Circolare dell’Inps per i dipendenti delle imprese di credito). Nel 2011 era stata disposta la soppressione di tale versamento per il periodo compreso tra giugno e dicembre di quell’anno, vale a dire la data prevista per la cessazione del fondo. Un anno fa, poi, l’Inps stesso ha stabilito tale provvedimento e in aggiunta anche l’obbligo di versamento di cui si sta parlando. Dallo scorso 1° gennaio è venuto meno questo obbligo contributivo dello 0,50%, dato che non è mai stata prorogata la vigenza del fondo. Tutte le imprese coinvolte avranno la possibilità di pagare il contributo per il 2012 senza che vi sia l’aggravio delle sanzioni pecuniarie entro il prossimo 16 aprile.

Ma quali sono le esatte modalità operative in tal senso? Bisogna fare riferimento al consueto flusso Uniemens. Le aziende interessate sono già contraddistinte dal codice di autorizzazione 2L, il quale significa semplicemente che esse sono tenute al pagamento dei contributi. Nel dettaglio, sarà necessario valorizzare nell’elemento “altre partite a debito” il codice nuovo di zecca M091, relativo proprio all’importo arretrato. Nell’elemento “retribuzione”, infine, bisognerà inserire il totale di quelle su cui la contribuzione arretrata è stata calcolata, mentre l’importo del contributo che deve essere pagato trova la sua collocazione ideale all’interno dell’elemento “somma a debito”.

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