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Precisazioni dell’Inps sull’aspettativa di assessori e parlamentari

L’oggetto della circolare numero 39 dell’Inps può essere riassunto nella valorizzazione dei periodi di aspettativa per la nomina ad assessore regionale. Come premesso dallo stesso ente previdenziale, in base alla Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) i lavoratori sono eletti membri del Parlamento o di una assemblea regionale, oppure ancora incaricati di funzioni pubbliche elettive, hanno la possibilità di essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato (vedi anche Istruzioni Inps per piani di ammortamento).

Questi stessi soggetti, inoltre, possono richiedere l’accredito della contribuzione figurativa per i periodi in questione, in modo da riconoscere il diritto alla pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. L’Istituto ha dovuto chiarire ulteriormente la materia. I destinatari di questa contribuzione sono i dipendenti pubblici e privati che sono stati eletti o nominati come specificato in precedenza. Essendo stati nominati, questi soggetti hanno maturato il diritto a un vitalizio o a un aumento della pensione, di conseguenza devono corrispondere i contributi pensionistici per la quota che è a carico del lavoratore.

Il pagamento in questione va perfezionato attraverso il modello F24 Elementi Identificativi oppure con quello ordinario quando la persona interessata provvede personalmente e direttamente. I pagamenti di cui si sta parlando devono essere tracciabili, dunque va indicato sempre quello che è il codice identificativo della causale, vale a dire la cassa pensionistica in cui il soggetto è iscritto (Ctps, Cpdel, Cpi, Cpug e Cps per la precisione). Ma qual è la misura esatta del versamento? Tale onere ammonta alla misura prevista dalla legge per la quota che è a carico del lavoratore e in relazione al periodo relativo alla fruizione dell’aspettativa. In aggiunta, l’onere va assolto con riferimento ai contributi dei ratei di pensione che maturano a decorrere dalla data del 1° gennaio del 2000. Per quel che concerne la base imponibile, infine, essa va relazionata alla retribuzione virtuale, quella che sarebbe stata percepita se l’interessato fosse rimasto in servizio.

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