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Tassabile il terreno agricolo se “edificabile di fatto”

La plusvalenza generata dalla vendita di un terreno agricolo, ritenuto “edificabile di fatto”, rientra nel caso generale di imponibilità delle cessioni a carattere edificatorio, di cui all’art. 67 del T.U.I.R..

È questo in estrema sintesi ciò che emerge dalla sentenza n. 5166 dell’1 marzo 2013, con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente avverso ad una cartella esattoriale Irpef, per la mancata tassazione del ricavo dall’alienazione di un fondo ricevuto per successione.

I verificatori del fisco hanno prodotto la contestazione rinvenendo nella capacità edificatoria futura dell’appezzamento, il presupposto impositivo dell’accertamento, nulla rilevando la classificazione catastale odierna.

Tale impostazione, da tempo prevalente negli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, porta infatti a considerare l’empirica qualificazione del terreno su una serie di parametri molto più ampia delle sole risultanza dello strumento urbanistico vigente nel comune di interesse. Ad esempio, fattori come la prossimità dell’ abitato, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, lo sviluppo edilizio nelle zone limitrofe o più in astratto, qualunque indizio di prossima concessione di permessi a costruire, possono far rientrare un lotto non imponibile nell’alveo degli immobili generatori di plusvalenza tassabile.

Partendo da queste premesse, i Supremi Giudici hanno confermato le formulazioni degli accertatori e della commissione tributaria, secondo cui i tratti peculiari del caso in esame sono idonei a comporre una situazione giuridica oggettiva, in grado di produrre effetti economico paragonabili all’edificabilità di diritto (vendita di un area costruibile), a prescindere dall’inquadramento dato all’area dal piano regolatore comunale.

Così in conclusione, il contribuente dopo aver perso il ricorso sarà costretto, a liquidare nuovamente i tributi sulla cessione all’erario secondo il nuovo inquadramento dato al terreno, valendo il principio dell’edificabilità di fatto, oltre che per le imposte dirette, anche per il calcolo della base imponibile ai fini Imu, dell’imposta di registro e delle ipo-catatstali.

 

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