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Saldo Iva disgiunto da Unico entro il 18 marzo

Tempo di versamento per i titolari di partita Iva obbligati alla presentazione del modello Iva 2013, che decidono di non far confluire la dichiarazione annuale in Unico.

Infatti, scade oggi (in luogo del termine originario del 16/3, cadente di sabato) il versamento del saldo 2012, calcolato tra quanto dovuto complessivamente nell’anno appena trascorso dedotto quanto versato con le liquidazioni periodiche, meno gli eventuali acconti dovuti.

Il pagamento – da farsi esclusivamente in via telematica – può essere dilazionato in rate costanti fino a novembre, con l’aggravio degli interessi dello 0,33% sulle rate successive alla prima (0,66% sulla seconda, 0,99% sulla terza, ecc.) da versare comunque entro il termine indicato, esponendo nella sezione “Erario” del modello F24 il codice tributo “6099”, per il tributo principale ed il codice tributo “1668”, per gli interessi da rateizzazione.

Per coloro invece che possono vantare un credito dalla chiusura annuale, è possibile portare in compensazione in F24 il saldo positivo emerso, facendo attenzione ai nuovi limiti imposti dalla legge sulle compensazioni orizzontali, ovvero:

–          dal 1/1/2013, senza vincoli per importi sotto 5mila euro;

–          per importi compresi tra 5mila e 15mila euro, solo dal 18/3 se si presentato il modello in via autonoma entro il 28/2. Per importi oltre 15mila è necessario apporre anche il visto di conformità di un professionista abilitato alla dichiarazione annuale;

Venendo poi ai contribuenti che presenteranno la dichiarazione Iva insieme a quella dei redditi in Unico 2013, l’adempimento seguirà il calendario del versamento delle imposte dirette, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo, oltre gli interessi dello 0,33% sulle eventuali rate.

Riepilogando quindi, nel caso di dichiarazione unificata, il saldo Iva 2012 potrà essere pagato:

  • entro il 17/6, con l’interesse dell’1,20% in più;
  • entro il 17/7, maggiorando come sopra l’imposta a debito dell’1,20% ed aggiungendo all’importo ottenuto l’ulteriore 0,40% connesso al differimento di altri trenta giorni;
  • in entrambe le situazioni, qualora si scelga la forma rateale andranno sommati anche i relativi interessi mensili dello 0,33%.

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