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Regolarizzazione case fantasma agli sgoccioli

Agli sgoccioli per i costruttori abusivi la possibilità di accatastare in via autonoma, gli immobili “fantasma”, individuati dalle operazioni di rilevamento condotte negli ultimi anni dall’ Agenzia del Territorio e rese pubbliche lo scorso 30 novembre.

I controlli, che hanno interessato l’intera superficie nazionale, hanno permesso con l’ausilio di sofisticate tecniche di mappatura aerea e satellitare di confrontare la situazione reale del Paese con gli archivi catastali, portando all’emersione di oltre un milione di fabbricati di vario genere ignoti al demanio, che sarà possibile dichiarare fino al prossimo 30 marzo (ovvero 2 aprile vista la concomitanza delle festività pasquali). In tal modo si eviteranno le maxi sanzioni previste dal D.L. 16/2012.

Nello specifico, la norma concede ai costruttori abusivi, 120 giorni di tempo dalla pubblicazione in G.U. della rendita presunta attribuita agli immobili fantasma dal Territorio (ora confluito nell’Agenzia delle Entrate),  per provvedere in via autonoma al suo accatastamento, pagando i relativi oneri concessori, pena l’irrogazione di ammende quadruple rispetto all’ordinario, da un minimo di € 1.032,00 fino ad un picco di € 8.264,00.

In ogni caso, per i ritardatari sarà possibile presentare la perizia di regolarizzazione anche oltre tali termini, contando sull’istituto del ravvedimento operoso, che consente entro i 90 giorni successivi la scadenza citata, il pagamento della sanzione in misura ridotta fino ad un decimo (103,20 €), mentre dopo lo sconto sarà ridotto ad un ottavo del minimo (129,00 €).

La sanatoria però qui si ferma, nulla rilevando le disposizioni in commento con i successivi accertamenti fiscali in tema di imposte dirette ed indirette.

Infatti, dopo l’accatastamento i proprietari interessati dovranno regolarizzare la propria posizione anche nei confronti dell’Erario, ai fini delle imposte dirette, dell’Imu e delle norme urbanistiche.

Sul primo versante, sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate ad inviare ai contribuenti la cartella di accertamento sulla maggior base imponibile emersa, salvo poter seguire le ordinarie procedure deflattive o presentare ricorso alle commissioni tributarie competenti.

Sul piano urbanistico invece, oltre le sanzioni di rito, gli eventuali fabbricati difformi dal piano regolatore vigente non sanabili, potrebbero comportare per i trasgressori sia la denunzia alla magistratura sia l’obbligo al ripristino dei luoghi come ante edificazione

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