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Fatture false e prove del fisco

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7900 del 28 marzo 2013, dovrà essere il fisco a provare l’esistenza di fatture false. In altri termini, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, è stato affermato che sarà l’amministrazione finanziaria a dover avere l’onere di dimostrare – anche mediante l’ausilio di presunzioni semplici – la connivenza tra il cliente e il fornitore.

La pronuncia, relativa al rapporto tra un cliente e una cartiera in qualità di fornitore, sembra compiere una inversione di tendenza rispetto alle precedenti pronunce dei giudici della Suprema Corte, che avevano indicato nel contribuente la figura che era tenuta a dimostrare la propria buona fede.

Con la nuova ordinanza prevale invece una nuova tesi interpretativa, visto e considerato che tra le righe della sentenza emerge che “l’onere di provare la connivenza del cessionario nella frode del cedente grava dunque sull’amministrazione (che può fornire tale prova anche mediante presunzioni semplici, le quali possono derivare anche dalle medesime risultanze di fatto attinenti al cedente)”.

La commissione tributaria regionale non si sarebbe invece attenuta a tale principio di diritto, annullando gli avvisi di accertamento poichènon era stato dimostrato il coinvolgimento del contribuente nel meccanismo di evasione posto in essere dal fornitore (vedi anche il nostro speciale sulle sanzioni di fatture inesistenti).

L’ufficio non aveva pertanto assolto al proprio onere di dimostrare, nemmeno con presunzioni semplici, l’esistenza di una sostanziale fattura falsa. Pertanto, precisava la Cassazione, l’onere della prova della regolarità sostanziale (ancorchè contabile) della fattura, dotata dei requisiti di legge, non spetta al contribuente quanto all’Ufficio, che dovrà provare gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovverso la sua natura di fornitore, l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto come modalità preordinata al conseguimento del già ricordato meccanismo utile a frodare il fisco (vedi anche il nostro articolo sulle fatture false con ritocco a mano).

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