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Chiarimenti sul rimborso IRAP dal fisco

Con la circolare n. 8/2013 del 3/4 scorso, l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul tema della deducibilità dell’Irap pagata in relazione al costo del lavoro dalle imposte dirette e della facoltà di chiederne il rimborso per le annualità pregresse.

Col pronunciamento di prassi, il Fisco ha chiarito gli ambiti applicativi del disposto in commento, rimarcando la doppia possibilità dei contribuenti soggetti al tributo regionale sulle attività produttive di portare in diminuzione della base Irpef\Ires:

–          la componente dell’Irap versata nel periodo di imposta precedente corrispondente alla percentuale imponibile delle spese per il personale, al netto delle varie deduzioni ammesse;

–          il 10% dell’imposta versata secondo il criterio di cassa nel periodo di riferimento, nei limiti del totale dovuto, solo però in presenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili.

Tale facoltà è riconosciuta a tutti i contribuenti passivi dell’imposta, a prescindere dall’esercizio dell’opzione sulle modalità di calcolo o dalla natura sociale del contribuente, rilevando solo la tipologia delle componenti negative di reddito per fruire della norma.

Altre importanti delucidazioni, hanno riguardato la possibilità di richiedere a rimborso le maggiori imposte pagate sull’analoga componente di reddito non dedotta nelle annualità passate, entro il termine perentorio di 48 mesi dai versamenti fatti al 28 dicembre 2011, ovvero andando a ritroso fino al 2007.

L’istanza sulle somme pagate in surplus sul costo del lavoro deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline od Entratel), compilando l’apposito modello informatico, ove andranno indicati per ogni annualità gli importi a debiti od a credito rideterminati, secondo le nuove disposizioni.

È bene rilevare come i rimborsi seguiranno l’iter del “click-day”, privilegiando le istanze presentate per prima, secondo il calendario definito su base regionale dall’Amministrazione finanziaria, fino a concorrenza degli stanziamenti disponibili.

La nota di dottrina ha anche delineato procedure specifiche per alcune particolari situazioni, come le richieste di rimborso avanzate da società in regime di consolidato nazionale, soggette ad operazioni straordinarie od in regime di trasparenza.

 

 

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