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Valida la notifica ricevuta da un familiare non convivente

accertamento ivaLa diversa residenza del familiare che riceve un atto impositivo per conto di un contribuente non convivente, non pregiudica la validità della missiva.

In estrema sintesi è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7714 del 27 marzo scorso, secondo cui il vincolo di parentela tra contribuente e destinatario dell’avviso debitorio sia sufficiente a garantire la conoscenza della pendenza in capo all’interessato, anche se non vi sia coincidenza di domicilio tra i due soggetti.

Entrando nella vicenda, La Suprema Corte ha ammesso le lagnanze dell’Agenzia delle Entrate contro una pronuncia di una Commissione tributaria provinciale, che aveva ritenuto viziata ed invalida la notifica di un avviso di pagamento di una cartella esattoriale consegnata presso la residenza di un familiare non convivente con il reale debitore, basandosi sul presupposto dell’onere della stabile convivenza per convalidare la percezione dell’atto da parte del contribuente.

Difatti, secondo gli Ermellini, la relata di notifica – che permane pienamente valida ai sensi dell’articolo 2700 c.c. fino a prova di falsità – può ben essere controfirmata da un familiare, anche non convivente, in quanto secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 139 del codice di procedura civile, applicabile anche alle notifiche di avvisi di accertamento e condivisa dalla maggior parte della giurisprudenza, la sussistenza del vincolo di parentela garantisce la presunzione di consegna al destinatario della cartella.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, la presentazione durante il dibattimento di secondo grado, di un certificato anagrafico attestante la diversa residenza del familiare, non può essere sufficiente ad inficiare l’atto, come erroneamente ritenuto dalla Commissione tributaria.

 

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