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Addizionali regionali e comunali Irpef 2013

irpef-2011-detrazioni-risparmio-energetico-massimaliLe addizionali Irpef sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef. Ne consegue che se il contribuente non deve pagare l’Irpef, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare alcuna addizionale.

In aggiunta a quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che non sono obbligati al pagamento delle addizionali i contribuenti che possiedono soltanto redditi esenti dall’Irpef, redditi soggetti a imposta sostitutiva dell’Irpef, redditi soggetti a tassazione separata, salvo che abbiano facoltativamente scelto la tassazione ordinaria, facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo.

Stabilito quanto sopra, cerchiamo di comprendere in che modo calcolare le addizionali. La base imponibile per il loro conteggio è la stessa rappresentata dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili (vedi anche le aliquote Irpef 2013, dei quali abbiamo parlato qualche giorno fa in tal merito).

Su tale reddito imponibile andrà poi applicata l’addizionale. Dal 2001, l’aliquota base di quella regionale è stata elevata all1,23 per cento, mentre le regioni a statuto ordinaria possono incrementarla al massimo dello 0,5 per cento. Nelle regioni in cui è presente un bilancio in disavanzo sanitario, è obbligatoria l’applicazione dell’aliquota massima del 2,03 per cento.

Per quanto invece concerne l’aliquota dell’addizionale comunale, la stessa viene stabilita dai Comuni nella misura massima dello 0,8 per cento. Ad ogni modo, si noti come ogni Comune può comunque prevedere, per i contribuenti che siano in possesso di specifici requisiti reddituali, una soglia di esenzione. I Comuni che infine non hanno rispettato il c.d. “patto di stabilità”, potranno applicare un’aliquota maggiorata dello 0,3 per cento, anche se nel Comune è già stata deliberata l’aliquota massima dello 0,8 per cento.

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