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La lotta all’evasione fiscale

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Tra i vari obiettivi del Governo c’è quello di far tornare i capitali trasferiti all’estero in maniera illegale approfittando di leggerezze che intaccano etica e rigore fiscale. Per questo, Matteo Renzi necessita di strumenti (anche normativi) per combattere gli evasori. Il prelievo del 20% sui bonifici all’estero scattato nel nostro Paese dal primo giorno di questo mese finisce nell’occhio del ciclone. La commissione europea e i responsabili della fiscalità stanno esaminando la questione per comprendere quanto sia in linea con i principi di base della non discriminazione e del libero movimento delle merci e dei capitali. > Quali voci saranno controllate dal Redditometro La misura anti-evasione messa sotto osservazione dalla Ue è stata introdotta dalla legge 97 nell’agosto del 2013 e prevede che i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria siano in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dagli intermediari residenti in Italia ai quali investimenti e attività vengono affidati. La ritenuta viene applicata con un’aliquota del 20% a titolo di acconto anche per i redditi derivati da mutui, conti correnti e depositi, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale. Un ampio ‘ventaglio’ di redditi, pertanto, viene sottoposto a una forma di prelievo che impone inoltre un percorso accreditato per intermediari e contribuenti ed è al momento sotto esame. Viene ipotizzata la violazione dell’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Ue, che vieta le restrizioni dei pagamenti tra gli Stati membri. >  Isee, 2014, si valuta patrimonio, e reddito nucleo familiare Ci sono una serie di casi particolari da tenere in considerazione quando si affronta la questione. Uno di questi è rappresentato da bonifici esteri che siano percepiti nell’ambito di attività di impresa o di lavoro autonomo, i quali non devono in nessun caso essere sottoposti alle disposizioni suddette. In questa situazione sarà opportuno allegare una visura camerale oppure il certificato di attribuzione all’Iva.

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