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Nuove forme di ravvedimento operoso per aumentare la compliance fiscale

A partire dal prossimo anno, i contribuenti che si trovano in una posizione irregolare nei confronti del Fisco potranno contare su nuove e diverse forme di ravvedimento operoso anche qualora vi siano delle verifiche in corso. Lo stabilisce l’articolo 44 contenuto all’interno della nuova Legge di Stabilità. In base a quanto statuito dalla normativa, anche le pene per chi volontariamente decide di sanare errori e omissioni cambiano e sono previste ulteriori scadenze in rapporto agli scaglioni attuali che sono tre:

– ravvedimento sprint;

– ravvedimento breve;

– ravvedimento lungo.

In altri termini la Legge di Stabilità inoltra un ravvedimento intermedio e due ravvedimenti lunghi fino a oltre di due anni. Il Dlgs 472/97, art. 13, comma 1, recita:

Oggi il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso solo nel caso in cui «la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento» da parte del Fisco di cui il contribuente sia stato formalmente messo a conoscenza.

La nuova manovra economica al punto 2, comma 14 dell’articolo 44, mette alcuni paletti per ciò che riguarda le preclusioni alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. In altri termini se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata al pvc (processo verbale di contestazione), il contribuente può ancora fare ricorso al ravvedimento operoso. La norma agevola dunque l’aumento della compliance fiscale, per una maggiore collaborazione tra contribuenti e Fisco. L’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente o alla persona da lui delegata, tutte le informazioni riguardanti ricavi, redditi, entrate e trasmette i dati e le modalità corrette al fine di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizione. Le nuove forme di ravvedimento operoso sono:

  1. entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%),

  2. entro 2 anni  (o 2a dichiarazione successiva):sanzioni al 4,2%,

  3. oltre 2anni (oltre la 2a dichiarazione successiva):  sanzioni al 5%.

 

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