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Contributi Liberi Professionisti iscritti alla gestione separata

I contributi per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata vengono calcolati in virtù dell’applicazione alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento nei limiti del massimale previsto per l’anno medesimo.

E’ interamente a carico del professionista, che tuttavia può scegliere di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.

Versamenti Inps liberi professionisti gestione separata

I contributi che i liberi professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata dell’Inps devono essere rapportati al reddito conseguito nell’anno di riferimento ma siccome quest’ultimo è noto solo a consuntivo, i versamenti Inps devono avvenire con le stesse scadenze per i versamenti Irpef, ossia il 16 giugno e il 30 novembre.

F24 contributi Inps liberi professionisti Gestione separata

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24 nella sezione Inps vanno indicati:

  • codice sede (codice della sede Inps competente sulla posizione assicurativa, in base alla residenza del professionista);
  • causale contributo ( per i contributi correnti: DPP (fino al 31/12/2000) – P10/PXX (dal 1° gennaio 2001; per i contributi correnti rateizzati: DPPR e DPPI (fino al 31/12/2000); P10R/PXXR e DPPI (dal 1° gennaio 2001);
  •  matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

Appare opportuno ricordare che nello specifico sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

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