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Ravvedimento operoso, le ultime novità elencate dall’Agenzia delle Entrate

Senza ombra di dubbio, uno degli istituti più discussi degli ultimi tempi in maniera fiscale, è il ravvedimento operoso. Una prassi che necessita di molti chiarimenti. Molti ne sono già stati dati nel corso del tempo. Alla base sembra esserci una regola non scritta: il Fisco cerca in tutti i modi di recuperare fondi utili alle casse dello Stato e la disponibilità a venire incontro ai contribuenti è massima.

I chiarimenti concernenti l’istituto del ravvedimento operoso sono stati offerti dall’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni per gli omessi versamenti di tasse o tributi sono state rese graduali con il Jobs Act e basate sul tempo intercorso dalla violazione al pagamento.

In questo modo si desiderano premiare i contribuenti che rimediano alle violazioni in maniera tempestiva. Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate offrono un ausilio nell’individuare il momento da cui inizia a decorrere il termine per effettuare il ravvedimento in caso di omesso versamento o in caso di errori nella dichiarazione.

A rendere pubblici questi chiarimenti è la circolare 23/E dello scorso 9 giugno che ha provato a chiarire tutti i dubbi inerenti le novità introdotte al ravvedimento operoso dalla Legge di Stabilità 2015.

Nella circolare viene palesato l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso e la relazione tra ravvedimento che può essere effettuato entro novanta giorni dalla violazione e quello che potrebbe essere effettuato entro la scadenza della presentazione dell’anno successivo alla commissione della violazione.

Nel ravvedimento operoso da effettuare entro novanta giorni rientrano anche i tributi locali e regionali e anche le tasse automobilistiche. Il ravvedimento operoso decorre, stando a quanto chiarito, dal momento della violazione e non dal termine per la presentazione della dichiarazione.

Con il ravvedimento operoso è possibile porre rimedio a ben due violazioni ed errori nelle dichiarazioni:

  • regolarizzazioni di errori ed omissioni
  • omissione della presentazione della dichiarazione

 

 

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