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Voluntary Disclosure, un mese in più di tempo per il rientro dei capitali

L’Agenzia delle Entrate ha concesso trenta giorni di proroga al fine di presentare tutta la documentazione riguardante la Voluntary Disclosure.

Ci sarà dunque più tempo per concludere la procedura riguardante il rientro dei capitali e riportarli in Italia. La scadenza per aderire alla Voluntary Disclosure era prevista inizialmente per il 30 settembre. Nonostante ciò, le difficoltà nel raccogliere i documenti e le incertezze di alcuni passaggi normativi hanno spinto gli operatori a chiedere un prolungamento dei tempi.

A pochi giorni dalla chiusura erano oltre quattordici mila le richieste di adesione con un imponibile stimato intorno ai 3,2 miliardi di euro.

Ci sarà, dunque, più tempo per trasmettere la documentazione. Considerate le recenti novità introdotte dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128 – come si legge in una nota diramata dall’ente – “l’Agenzia tiene in considerazione le difficoltà che i contribuenti potrebbero incontrare nel reperire la documentazione e le informazioni relative ad annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento, che, ai fini della causa di non punibilità prevista dalla procedura di collaborazione volontaria, possono essere considerate oggetto della procedura di collaborazione volontaria”.

La trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura e della relativa documentazione a supporto può essere effettuata fino a trenta giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza. Anche coloro i quali presenteranno l’istanza a ridosso della scadenza potranno dunque avvalersi di trenta giorni per trasmettere la relazione e l’intera documentazione.

Gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento devono essere sottolineati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità.

 

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