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Imu e Tasi, appuntamento con il saldo sempre più vicino

Si avvicina l’appuntamento con il saldo di Imu e Tasi, in scadenza il prossimo 16 dicembre. E i calcoli per il pagamento, come di consueto, sono da rifare in confronto agli importi pagati a giugno.

Nel primo caso, l’imposta andava calcolata con le aliquote dello scorso anno; adesso, invece, si versa in base alle aliquote deliberate per il 2015. Occorre, pertanto, documentarsi di nuovo sul sito del proprio comune o su quello del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, al fine di verificare cosa prevedono le nuove delibere, che oltre alle aliquote contengono anche le regole per agevolazioni e detrazioni in materia di Tasi per la prima abitazione, per le quali la legge ha lasciato carta bianca agli enti locali.
Per chi possiede solo la prima abitazione, questo sarà l’ultimo appuntamento con la Tasi, destinata a sparire dal 2016.

Affermano gli esperti:

Per prima casa ai fini delle imposte comunali, si intende esclusivamente l’appartamento che il proprietario abita e nel quale ha la residenza anagrafica. In caso di immobili di lusso, ossia iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, però, l’Imu è comunque dovuta, pur se con aliquota ridotta e detrazioni. Le stesse regole previste per la prima casa si applicano alle sue pertinenze, una per ciascuna delle categoria C/2, C/6, C/7, ossia cantine o soffitte, box, posti auto scoperti. Ai fini della definizione di “prima casa” fanno testo, dunque, solo l’utilizzo diretto dell’immobile e la residenza, per cui se anche si possiede un solo appartamento, acquistato con i benefici prima casa, ma non si è ancora trasferita la residenza, non c’è esenzione dall’Imu. Fin qui le regole generali, poi le eccezioni previste dalla legge. Viene infatti riconosciuto come prima casa, ai fini Imu e Tasi, anche l’appartamento assegnato all’ex coniuge in seguito ad una sentenza di separazione o divorzio.

Analogo trattamento per quello posseduto, e non concesso in locazione, da appartenenti alle forse armate e di polizia, indipendentemente dalla residenza. In conclusione la legge riconosce l’esenzione dall’Imu per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a condizione che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, e che la casa non risulti locata o data in comodato.

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