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Terremoto del 24 agosto: più tempo per adempimenti e pagamenti

Dopo il terremoto del 24 ottobre, il fisco ha deciso di dare un po’ di tregua alle popolazioni colpite da questa tragedia. Ecco allora le indicazioni su pagamenti e adempimenti. 

La novità più importante ma ormai quasi scontata riguarda i redditi dei fabbricati distrutti o sgomberati per inagibilità, totale o parziale. Questi non concorrono alla formazione dell’imponibile Irpef o Ires e sono esenti dall’Imu e dalla Tasi.

Detto questo, indichiamo di seguito tutti i pagamenti sospesi fino al 31 dicembre 2016 così come sono stati riepilogati da FiscoOggi

  • i versamenti del diritto annuale alle camere di commercio
  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, i termini di decadenza e prescrizione riferiti all’attività degli uffici finanziari (anche locali e regionali)
  • i versamenti dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, riguardanti gli immobili agricoli ed extragricoli
  • l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto
  • il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà dello Stato o di enti pubblici, ovvero adibiti a uffici statali o pubblici
  • le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo (ma entro il 31 maggio 2017) la richiesta di iscrizione alle camere di commercio
  • il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni tipo con i conseguenti slittamenti sotto il profilo dell’imposizione fiscale
  • il pagamento delle rate relative alle provvidenza per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
  • il pagamento di prestazioni e accertamenti effettuati dai servizi veterinari dell’Ssn a carico di residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma
  • i versamenti e gli adempimenti verso le PA a carico di professionisti e Caf, attivi nei comuni interessati, per conto di clienti e aziende non operanti nelle zone colpite dal sisma, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nelle aree terremotate rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

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