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	<title>FiscaleWeb &#187; Consulenza legale</title>
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		<title>Termini processuali sospesi fino al 15 settembre</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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Come ogni anno sono sospesi i termini processuali dal 01.08.2009 al 15.09.2009 . Per tutto il mese di agosto e metà di settembre saranno sospesi tutti  gli adempimenti legati alla giustizia ordinaria, tributaria e amministrativa.
Lo stop ricordiamo che fu istutuito dal regio decreto 12/1941 e dalla legge 742/1969 proprio per garantire omogeneità nell’attività giudiziaria.
Infatti la [...]]]></description>
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</script></p><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2196 alignnone" title="sospensione termini" src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/sospensione-termini-282x300.jpg" alt="sospensione termini" width="282" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Come ogni anno sono sospesi i termini processuali dal 01.08.2009 al 15.09.2009 . Per tutto il mese di agosto e metà di settembre saranno sospesi tutti  gli adempimenti legati alla giustizia ordinaria, tributaria e amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stop ricordiamo che fu istutuito dal <strong>regio decreto 12/1941 e dalla legge 742/1969</strong> proprio per garantire omogeneità nell’attività giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la <strong>legge 742/1969 all&#8217;articolo 1</strong> stabilisce che “<em>il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Se un contenzioso dovesse avere la decorrenza durante il periodo di sospensione l&#8217;inizio di questo slitterà automaticamente al giorno dopo la fine della pausa.</p>

	Tags: <a href="http://www.fiscaleweb.com/tag/processi/" title="processi" rel="tag">processi</a>, <a href="http://www.fiscaleweb.com/tag/commissioni/" title="commissioni" rel="tag">commissioni</a>, <a href="http://www.fiscaleweb.com/tag/ricorsi/" title="ricorsi" rel="tag">ricorsi</a><br />

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</ul>

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		<title>Rateazione anche per le spese di giustizia</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
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Come oramai gia noto vi è la possibilità di rateizzare le somme iscritte a roulo , se sussistono i requisiti per effettuare la domanda di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate.
Allo stesso modo se parliamo di recupero delle spese di giustizia, cioè quelle derivanti da procedimenti passati in giudicato o diventati definitivi, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/giustizia.jpg"><img class="size-full wp-image-736 alignnone" title="giustizia" src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/giustizia.jpg" alt="" width="292" height="328" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Come oramai gia noto vi è la possibilità di <a href="http://www.fiscaleweb.com/2008/05/14/rateazione-cartelle-esattoriali/" target="_self">rateizzare le somme iscritte a roulo </a>, se sussistono i requisiti per effettuare la domanda di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo se parliamo di recupero delle spese di giustizia, cioè quelle derivanti da procedimenti passati in giudicato o diventati definitivi, con l’<strong>articolo 63 del Disegno di Legge numero 1441</strong> (atto Camera) la camera vorrebbe introdurre la novità che il contribuente, solo se si trova in uno stato di temporanea situazione di <strong>obiettiva difficoltà</strong>, avrà il diritto di richiedere ad <strong>Equitalia</strong> la rateazione di quanto dovuto, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa disposizione pero precisa ceh no sarà data la possibilità al contribuente di richiedere anche la <strong>rateazione delle pene pecuniarie</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Fonte Diritto e Cittadino</p>

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		<title>L&#8217;invalido con CONTRASSEGNO può circolare e sostare in tutta Italia nella zone ZTL</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza legale]]></category>

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Gli invalidi, ai quali un comune d’Italia abbia rilasciato il contrassegno per circolare in zone a traffico limitato, ZTL, possono utilizzare lo stesso per la circolazione e la sosta con qualsiasi veicolo in tutto il territorio nazionale.
Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza 16 gennaio 2008, n. 719. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/contrassegno-invalidi.jpg" title="contrassegno-invalidi.jpg"><img src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/contrassegno-invalidi.jpg" alt="contrassegno-invalidi.jpg" /></a></p>
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Gli <strong>invalidi</strong>, ai quali un comune d’Italia abbia rilasciato il <strong>contrassegno</strong> per circolare in zone a traffico limitato, <strong>ZTL</strong>, possono utilizzare lo stesso per la circolazione e la sosta con qualsiasi veicolo in tutto il territorio nazionale.<br />
Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza 16 gennaio 2008, n. 719. Infatti, spiegano i Giudici che nel prevedere, il rilascio da parte del sindaco di &#8220;apposita autorizzazione in deroga&#8221;, avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l&#8217;art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, così come modificato dall&#8217;art. 217, del d.p.r. n. 619/96, specifica che l&#8217;autorizzazione è resa nota mediante apposito &#8220;<strong>contrassegno invalidi</strong>&#8221; e che il <strong>contrassegno</strong> è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.</p>
<p><span id="more-98"></span><br />
La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il <strong>contrassegno</strong>, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il <strong>contrassegno</strong> contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell&#8217;art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.<br />
Il caso ha riguardato un <strong>invalido civile</strong>, in possesso del relativo <strong>contrassegno</strong> speciale, rilasciato da parte del Comune di Milano, sanzionato per aver guidato nella zona a traffico limitato della città di Roma, poiché la targa del proprio autoveicolo non era ancora stata inserita nell&#8217;elenco dei veicoli autorizzati all&#8217;accesso in detta zona.<br />
La Corte, a cui l’interessato si è rivolto dopo che il Giudice di pace di Roma aveva rigettato la sua opposizione, ha accolto il ricorso dell’<strong>invalido</strong> sulla base delle sopra richiamate considerazioni.</p>
<p>Avv. J D P</p>
Nulla di simile.
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		</item>
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		<title>Contribuente truffato non paga sanzioni</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2008/01/28/contribuente-truffato-non-paga-sanzioni/</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

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		<description><![CDATA[



Con la sentenza n. 26848 del 7 novembre 2007 la cassazione ha stabilito che il contribuente che è stato truffato dal consulente fiscale non è punibile per il mancato pagamento delle imposte, niente SANZIONI.
La cassazione ha stabilito ciò in relazione all&#8217;omessa dichiarazione dei redditi (e il mancato versamento dei relativi tributi) derivante da condotte addebitabili [...]]]></description>
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<p align="center"><a href="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/casazione.jpg" title="casazione.jpg"><img src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/casazione.jpg" alt="casazione.jpg" /></a></p>
<p>Con la sentenza n. 26848 del 7 novembre 2007 la cassazione ha stabilito che il contribuente che è stato truffato dal consulente fiscale non è punibile per il mancato pagamento delle imposte, niente SANZIONI.</p>
<p>La cassazione ha stabilito ciò in relazione all&#8217;omessa dichiarazione dei redditi (e il mancato versamento dei relativi tributi) derivante da condotte addebitabili esclusivamente a terzi e denunciate all&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p>Il tutto nasce da un avviso di accertamento della guardia di finanza su un contribuente che non aveva presentato dichiarezione dei reddit, tale mancanza era dovuta all&#8217;omesso invio da parte del consulente, denunciato penalmente dal contribuente.</p>
<p>LA suprema corte ha stabilito che la responsabilità non puo essere addossata al contribuente che ha incaricato un professionista dell&#8217;invia, quindi il contribuente non è tenuto ala pagamento di interessi e sanzioni.</p>
<p>Importante la sentenza della cassazione, cosa ne pensate?</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.agenziaentrate.it">Agenzia Entrate</a><br />
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</script></p>
Nulla di simile.
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		</item>
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		<title>Acquistare una casa: Come garantirsi da trascrizione ed iscrizioni pregiudizievoli successive alla stipula del contratto di compravendita</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2008/01/23/acquistare-una-casa-come-garantirsi-da-trascrizione-ed-iscrizioni-pregiudizievoli-successive-alla-stipula-del-contratto-di-compravendita/</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 07:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[trascrizione]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
 Chiunque decida di comprare una casa, ben sa di dover accertare che sul bene che si accinge ad acquistare non gravino trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli le quali attribuiscano a terzi soggetti diritti sullo stesso immobile.
Come noto tale accertamento può facilmente effettuarsi attraverso l’ispezione dei registri immobiliari posti presso l’Agenzia del territorio — Servizio pubblicità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"> <a href="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/img_main.jpg" title="img_main.jpg"><img src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/img_main.jpg" alt="img_main.jpg" height="333" width="496" /></a></p>
<p> Chiunque decida di comprare una casa, ben sa di dover accertare che sul bene che si accinge ad acquistare non gravino trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli le quali attribuiscano a terzi soggetti diritti sullo stesso immobile.<br />
Come noto tale accertamento può facilmente effettuarsi attraverso l’ispezione dei registri immobiliari posti presso l’Agenzia del territorio — Servizio pubblicità immobiliare e, d’altra parte, effettuare tale ispezione è anche obbligo professionale del Notaio incaricato alla stipula del contratto definitivo di compravendita.</p>
<p><span id="more-75"></span><br />
Ciò nonostante, però, pochi conoscono i rischi a cui si va incontro nel lasso temporale intercorrente tra la data della stipula del rogito notarile e la trascrizione del relativo atto di compravendita, la quale, in ragione degli artt. 2643 e ss del c.c., è necessaria al fine di rendere efficace l’atto di compravendita anche nei confronti di terzi estranei; sarà, pertanto, questo un onere che l’acquirente dovrà far adempiere al Notaio proprio nei primissimi giorni successivi al rogito.<br />
In effetti, seppur ai sensi dell’art. 2671 c.c., la trascrizione deve essere effettuata in un termine particolarmente breve dal rogito:”il Notaio che ha ricevuto l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve termine possibile”, l’adempimento tempestivo all’onere della trascrizione non sempre garantisce l’acquirente da spiacevoli situazioni. Infatti, può accadere che un soggetto all’atto della trascrizione del contratto di compravendita della casa, magari pagata con i risparmi di una vita, si può vedere opporre una trascrizione relativa all’acquisto del medesimo bene, effettuata solamente due giorni dopo il suo rogito da un terzo individuo.<br />
Purtroppo, situazioni come questa capitano sempre più di frequente, tanto che, sono molte le persone che scoprono di aver acquistato e, quindi, interamente pagato, un bene sul quale è già stata eseguita una trascrizione od iscrizione pregiudizievole, quale ad esempio un’ipoteca.<br />
Conseguentemente è opportuno, o quanto meno consigliabile (come lo è sempre stato in casi di particolare rilevanza economica), garantirsi preventivamente, piuttosto che agire successivamente (o per meglio dire tardivamente), per il recupero del denaro oramai versato.<br />
Difatti, anche nel caso di esito positivo di un giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento del venditore, con eventuale condanna dello stesso venditore sia alla restituzione del prezzo percepito sia al versamento del risarcimento del danno patito dall’acquirente, quest’ultimo, potrebbe non veder soddisfatte le proprie legittime pretese, trovandosi di fronte ad un venditore nulla tenente. Oltre il danno anche la beffa!<br />
Un valido accorgimento potrebbe ravvisarsi nel prevedere pattiziamente la risoluzione del contratto di compravendita in caso di accertamento, in sede di trascrizione, dell’esistenza di trascrizioni od iscrizioni eseguite sull’immobile successivamente al rogito da parte di terzi soggetti o da parte del venditore stesso, accompagnata dall’ulteriore previsione, secondo la quale il prezzo di acquisto dell’immobile venga trattenuto da un terzo fiduciario (il quale ben potrebbe essere anche lo stesso Notaio od un avvocato), con l’obbligo per quest’ultimo di consegnare la somma ricevuta in deposito al venditore solo in caso di mancato avveramento della condizione risolutiva (cioè l’esistenza di una qualche trascrizione pregiudizievole) o, in caso contrario, di restituire allo stesso acquirente la somma ricevuta.<br />
Ovviamente, l’acquirente, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà sempre agire giudizialmente per ottenere il risarcimento del danno.</p>
<p>Avv. J D P</p>

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		<title>Tasse ingiuste: Cosa fare?</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 11:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuenti]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[
Vi è mai capitato di aver a che fare con richieste dell&#8217;erario e degli enti locali che risultano assolutamente non giustificate? Avvisi di accertamento, Cartelle Esattoriali, Multe etc.
Spesso si paga tutto ciò che ci arriva, vuoi per pigrizia che per evitare costi aggiuntivi tipo Avvocato o Commercialista. Eppure per non pagare quello che no è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://esonica.files.wordpress.com/2008/01/giudice.jpg" title="giudice.jpg"><img src="http://esonica.files.wordpress.com/2008/01/giudice.jpg" alt="giudice.jpg" /></a></p>
<p>Vi è mai capitato di aver a che fare con richieste dell&#8217;erario e degli enti locali che risultano assolutamente non giustificate? Avvisi di accertamento, Cartelle Esattoriali, Multe etc.</p>
<p>Spesso si paga tutto ciò che ci arriva, vuoi per pigrizia che per evitare costi aggiuntivi tipo Avvocato o Commercialista. Eppure per non pagare quello che no è dovuto ci sono strate avvolte neanche troppo costose.</p>
<p>Ci si può rivolgere, infatti alle Commissioni Tributarie, organi speciali che hanno la competenza nelle controversie in materia tributaria, riguardo ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati (art. 3-bis, L. 248/05).</p>
<p><span id="more-56"></span><br />
Rivolgendosi al giudice tributario in pratica è possibile chiedere l&#8217;annullamento o la modifica di un atto e anche bloccare un eventuale pignoramento.</p>
<p><strong>Commissioni Tributarie, Competenze dal 01.01.2002:</strong></p>
<ul>
<li><strong>  </strong>tutte le controversie in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali e comunali compresi i canoni per lo smaltimento dei rifiuti urbani;</li>
<li>le controversie in materia di classamento dei terreni e di estimo e quelle relative a consistenza e il classamento delle singole unità immobiliari urbane e all&#8217;attribuzione della rendita catastale.</li>
<li>la competenza in materia di controversie relative al canone per l&#8217;occupazione di spazi e aree pubbliche, e quelle riguardanti l&#8217;imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.</li>
</ul>
<p><strong>Gradi di giudizio</strong></p>
<ul>
<li>La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie <strong>Provinciali</strong>, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado.</li>
<li>Commissioni Tributarie <strong>Regionali</strong>, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali.</li>
<li>Successivamente è possibile ricorrere in <strong>Cassazione</strong>.</li>
</ul>
<p><strong>Tempi e modi del ricorso </strong></p>
<ul>
<li>Il ricorso deve essere proposto entro <strong>60</strong> giorni dalla notifica dell&#8217;atto impugnato rivolgendosi all&#8217;ufficio responsabile indicato nella cartella stessa, Cioè deve essere presentato all&#8217;ente di competenza del tributo, (es. tributo ICI? va presentato al Comune Ufficio ICI).</li>
<li>Occorre poi depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria di competenza o spedire per posta l&#8217;originale notificato o copia del ricorso spedito per posta o consegnato entro <strong>30</strong> giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità.</li>
<li>L&#8217;ufficio finanziario, l&#8217;ente locale o il concessionario della riscossione si costituiscono in giudizio entro <strong>60</strong> giorni dalla notifica, spedizione a mezzo del servizio postale o consegna del ricorso.</li>
</ul>
<p><strong>Assistenza legale fino a 2.500 euro </strong>- <em>Per controversie riguardanti tributi in contestazione fino ad € 2.582,28, il ricorso può essere presentato direttamente senza che sia obbligatoria la difesa tecnica, <strong>Avvocato o Commercialista</strong></em>. Per le controversie che riguardano somme superiori c&#8217;è invece l&#8217;obbligo di avere difensore abilitato (avvocato,  commercialista, ragioniere, perito commerciale).</p>
<p>Per valore della lite si intende l&#8217;importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l&#8217;atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art 12 D. Lgs. n. 546 del 1992).</p>
<p>Al fine di garantire la miglior difesa possibile, le parti possono aggiungere documenti e memorie illustrative con le copie per le altre parti rispettivamente <strong>20</strong> e <strong>10</strong> giorni liberi prima della data di trattazione, sia che essa si svolga in udienza, aperta al pubblico,  sia che abbia luogo in camera di consiglio, chiusa e non presenziabile (art. 32, D.Lgs. n. 546/92).</p>
<p>La controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che una delle parti abbia fatto espressa richiesta nel ricorso della discussione in <strong>pubblica udienza</strong>, sempre consigliabile in quanto si possono esporre le proprie motivazioni.</p>
<p>La sentenza è pubblicata entro 30 giorni dalla data di deliberazione.</p>

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		<title>Cartelle esattoriali: illegittime se non indicano il nome del responsabile del procedimento.</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[Cartella esattoriale]]></category>
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		<description><![CDATA[
Questo è quanto affermato dall’ Ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale, da parte della Commissione Tributaria regionale di Veneziarelativamente all’art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, meglio noto come “statuto dei diritti del contribuente”, nella parte in cui prevede che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://esonica.files.wordpress.com/2008/01/multe.jpg" title="multe.jpg"><img src="http://esonica.files.wordpress.com/2008/01/multe.jpg" alt="multe.jpg" /></a></p>
<p>Questo è quanto affermato dall’ Ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale, da parte della Commissione Tributaria regionale di Veneziarelativamente all’art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, meglio noto come “statuto dei diritti del contribuente”, nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione “devono tassativamente indicare”, fra l’altro, il responsabile del procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione.</p>
<p><span id="more-53"></span><br />
La Corte nel ritenere manifestamente infondata la questione ha spiegato che: “<em>Ogni provvedimento amministrativo richiede atti di notificazione e di pubblicità [...]. L’obbligo di indicare il responsabile ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia della difesa, che sono altrettanti aspetti del principio di imparzialità della pubblica amministrazione predicato dall’articolo 97 della Costituzione”. Pertanto, proseguono i giudici delle leggi: “l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento,</em> (così come asserito dall’Assessore al Bilancio del Comune di Roma, Marco Causi, vedi Il Messaggero del 4 gennaio 2008) <em>ha lo scopo di assicurare la trasparenza della attività amministrativa e la garanzia dei diritti della difesa”.Alla luce di quanto affermato, numerose saranno le cartelle esattoriali che verranno dichiarate nulle</em>&#8220;.</p>
<p>Avv. J D P</p>

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		<title>PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BAGAGLI: COME COMPORTARSI PER ESSERE RISARCITI.</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La tutela del viaggiatore-consumatore nei confronti delle Compagnie aeree ha assunto, nel corso degli anni ed in considerazione del forte sviluppo dell&#8217;utilizzo di tale mezzo di trasporto, un ruolo di primaria importanza e molteplici sono stati gli interventi nazionali e comunitari, volti a fornire una adeguata regolamentazione della materia, la quale è disciplinata principalmente dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esonica.files.wordpress.com/2008/01/normal_bagagli-fiumicino2.jpg" title="normal_bagagli-fiumicino2.jpg"><img src="http://esonica.files.wordpress.com/2008/01/normal_bagagli-fiumicino2.jpg" alt="normal_bagagli-fiumicino2.jpg" /></a>La tutela del viaggiatore-consumatore nei confronti delle Compagnie aeree ha assunto, nel corso degli anni ed in considerazione del forte sviluppo dell&#8217;utilizzo di tale mezzo di trasporto, un ruolo di primaria importanza e molteplici sono stati gli interventi nazionali e comunitari, volti a fornire una adeguata regolamentazione della materia, la quale è disciplinata principalmente dal Codice Civile, dalla normativa comunitaria ed internazionale, nonché dal codice della navigazione.<br />
<span id="more-31"></span><br />
Per quanto attiene la normativa nazionale la materia è disciplinata sia dal combinato disposto di cui agli articoli 1218 e 1681 c.c., secondo il quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, sia dall’art. 951 cod. nav., secondo cui <em>il vettore aereo è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnatigli dal momento in cui le ha ricevute (quindi dal check-in) al momento in cui le riconsegna al destinatario, nonché dei danni per il ritardo, a meno che egli e i suoi dipendenti preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare la perdita, le avarie o il ritardo</em>.<br />
A livello comunitario ed in particolare alle Compagnie aeree dell&#8217;Unione Europea <strong>si applica la Convenzione di Montreal del 1999</strong>, alla quale è stato data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la l. 12/2004, nonché il Regolamento comunitario (CE) n. 2027/97, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002, ed il Regolamento (CE) n. 261/2004.</p>
<p>Secondo la richiamata Convenzione, in caso di <strong>ritardo</strong>, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 Diritti Speciali di Prelievo (circa €. 1.167,00) salvo che la compagnia aerea dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitare il ritardo o che fosse impossibile adottare tali misure. La compagnia aerea è parimenti esonerata in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.<br />
Stesso risarcimento spetterà al passeggero in caso di <strong>distruzione, perdita o danno</strong> provocato al bagaglio registrato, in tali casi, però, la compagnia aerea è responsabile, anche se il suo comportamento è esente da colpa, fatta eccezione che si riesca a dimostrare a) un difetto inerente al bagaglio stesso e b) che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.</p>
<p>Il limite di 1000 DSP ( circa €. 1.167,00 ) potrà essere superato nel caso in cui il passeggero effettui, al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio salvo il pagamento dell&#8217;eventuale relativo supplemento.</p>
<p>In tutti questi casi il passeggero ha diritto anche ad un rimborso delle spese (di prima necessità soprattutto vestiario ed effetti personali) poste in essere in considerazione dell&#8217;avvenuto smarrimento e sempre che le stesse siano documentate (scontrini, fatture).<br />
Il reclamo del passeggero:<br />
Da un punto di vista pratico il passeggero dovrà necessariamente presentare denunzia di smarrimento presso l&#8217;ufficio denominato <em>lost and found</em> che si trova (o dovrebbe trovarsi) in ogni aeroporto nazionale ed internazionale, dove gli sarà fatto compilare l&#8217;apposito modulo P.I.R.(Property Irregulary Reports ).<br />
Attenzione perché se si riceve il bagaglio senza riserve, si presume che lo stesso sia stato consegnato in buono stato.<br />
Il reclamo deve essere, quindi, presentato o inviato, alla compagnia aerea, in forma scritta a pena di decadenza, immediatamente ed in ogni caso entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio o in caso di ritardo entro 21 giorni dalla data d’effettiva riconsegna.<br />
Se la compagnia aerea che ha compiuto il trasporto è diversa da quella con la quale è stato stipulato il contratto, il passeggero può presentare il reclamo e la richiesta di risarcimento indistintamente all&#8217;una o all&#8217;altra compagnia.<br />
Si ricordi che il diritto al risarcimento dei danni è soggetto alla prescrizione di due anni dal giorno di arrivo a destinazione dell’aereo o da quello previsto per l’arrivo, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea nei termini prescritti.</p>
<p>Quanto poi alle Compagnie aeree che non aderiscono alla Convenzione di Montreal, per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato (consegnato al momento dell&#8217;accettazione) la compagnia aerea è responsabile, a meno che non provi che essa e i propri ausiliari abbiano diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno. Il passeggero ha diritto di ricevere, da parte della compagnia aerea, un risarcimento fino a 17 DSP ( circa €. 20,00 ) per chilogrammo. Ovviamente, il limite di 17 DSP (circa €. 20,00 ) potrà essere superato nel caso in cui il passeggero effettui, al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio salvo il pagamento dell&#8217;eventuale  e relativo supplemento.<br />
In fine è<strong> </strong>utile sapere che l&#8217;ENAC, Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile, ha redatto la <strong>Carta dei Diritti del Passeggero</strong>, pratica guida che raccoglie in un testo unico la normativa vigente a livello nazionale, comunitario ed internazionale sulle forme di tutela azionabili dal viaggiatore in caso di disservizi, nonché la <strong>Carta dei Servizi Standard aereoporutali</strong>, che definisce gli standard qualitativi minimi che devono essere osservati dagli operatori aeroportuali nei servizi forniti agli utenti.</p>

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		<title>Pubblica Amministrazione e la responsabilità da buche stradali: il revirement giurisprudenziale.</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza legale]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
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		<category><![CDATA[stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Finalmente la “nuova” giurisprudenza, soprattutto di legittimità, è giunta, non senza contrasti, ad applicare anche alla Pubblica Amministrazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare sul demanio stradale per impedire che ne derivi danni a terzi.

Infatti, troppo spesso si è assistito negli anni passati a sentenze di rigetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esonica.files.wordpress.com/2008/01/buche.jpg" title="buche.jpg"><img src="http://esonica.files.wordpress.com/2008/01/buche.jpg" alt="buche.jpg" /></a>Finalmente la “nuova” giurisprudenza, soprattutto di legittimità, è giunta, non senza contrasti, ad applicare anche alla Pubblica Amministrazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare sul demanio stradale per impedire che ne derivi danni a terzi.<br />
<span id="more-24"></span><br />
Infatti, troppo spesso si è assistito negli anni passati a sentenze di rigetto delle richieste risarcitorie avanzate dagli utenti della strada la dove gli stessi subivano dei danni a causa ed in ragione di una pessima manutenzione stradale (presenza di buche, strade sconnesse, macchie di olio, tombini sfondati o rialzati, ecc..), in forza del c.d. “principio di autoresponsabilità”. In particolare, gli utenti sarebbero gravati di un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario del bene demaniale, per salvaguardare la propria incolumità, tanto da potersi attivare sempre e comunque per scongiurare l’evento dannoso, fatta eccezione nei casi in cui si fosse in presenza di una “insidia” o del “trabocchetto”.<br />
Diversamente, il più recente indirizzo giurisprudenziale, confortato in questo da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. III, 27 marzo 2007, n. 7403), ha abbandonato l’idea che l’eventuale responsabilità della P.A. debba essere ricondotta alla disciplina dell’art. 2043 c.c., e quindi all’ineludibile accertamento della sussistenza della c.d. “insidia e trabocchetto” non visibile dal danneggiato. Conseguentemente, chiariscono i Giudici di legittimità, il danneggiato dovrà esclusivamente fornire la prova della sussistenza dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa (buca, avvallamento, ghiaccio, ecc..) e la sua verificazione.<br />
In pratica, qualora un utente della strada in ragione della presenza di buche sull’asfalto perda il controllo del proprio mezzo, la responsabilità della P.A., ed è questa la novità di rilievo, è esclusa solamente dal caso fortuito, inteso come fattore che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile quindi, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, caratterizzato dall’imprevedibilità e dall’inevitabilità dell’evento, che non potranno richiamarsi laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l’esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri.<br />
E’ altresì opportuno rilevare, seppur brevemente, come l’applicabilità generalizzata dell’art. 2051 c.c. al demanio stradale, prescinde anche da altri due limiti posti per la configurabilità della fattispecie de quo, e cioè, 1) l’estensione del bene demaniale e 2) l’uso generale e diretto della cosa da parte di terzi, “indici”, questi,  di fonte giurisprudenziale,  che non possono pertanto considerarsi  “tassativi” ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A. ( Cfr. Cass. Sez. III 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass. Sez. III 2 febbraio 2007, n. 2308 e Cass. Sez. III 9 febbraio 2007, n. 2906).</p>
<p>Fonte: <span class="q">Avv. J D P</span></p>

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