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Accertamenti bancari validi anche pei i dipendenti

unico-2011-f24-versamento-accontiLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8047 dello scorso 3 aprile, in rigetto ad un ricorso presentato da un contribuente, ha ritenuta fondata la rettifica di una dichiarazione dei redditi del medesimo, basate sui rilievi delle movimentazioni bancarie, anche se l’interessato non era titolare di redditi da lavoro autonomo o di impresa.

Secondo i Supremi giudici, le disposizioni contenute negli articoli 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972, entrambi riguardanti la presunzione legale di imponibilità ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto dei movimenti finanziari non contabilizzati, si applicano a tutte le tipologie di soggetti coinvolti in accertamenti fiscali sui conti correnti, a prescindere dalla natura dell’attività svolta e dalla tipologia di reddito generato, sia esso di lavoro dipendente, di capitali, ecc.

È, infatti, prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate supporre la presenza di ricavi a nero in presenza di spese non giustificate o di versamenti di dubbia origine.

Semmai, secondo le norme richiamate, è onere dell’interessato provare la diversa natura degli importi ascritti, essendo espressamente richiamata la “presunzione legale”dei versamenti o prelievi non giustificati sui conti, che a differenza della presunzione semplice di competenza del giudice, dispensa gli agenti del Fisco dall’obbligo della prova.

In conclusione, a parere degli Ermellini, sebbene il disposto normativo parli esplicitamente di “ricavi”, usando una terminologia più consona al contesto imprenditoriale che a quello subordinato, tale accezione non può precludere la capacità presuntiva degli organi tributari di scandagliare i flussi bancari dei lavoratori dipendenti, avendo le rettifiche in commento portata generale nei confronti di ogni contribuente, nulla rilevando la tipologia di reddito percepito.

 

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