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Imposta di bollo su conti e titoli 2013

bolloL’imposta di bollo sui conti correnti e sui titoli cambia ancora nell’attuale 2013, in virtù di quanto precedentemente stabilito dall’art. 19 del Decreto legge n. 201/2011, che ha da tempo modificato la disciplina della tassazione sul bollo dovuto per gli strumenti finanziari. Vediamo dunque in che modo si sta evolvendo la tassazione sui conti e sui titoli nei depositi amministrati italiani.

Sulla base di quanto previsto dalla legge, è stata introdotta, dal 1° gennaio 2012,  un’imposta proporzionale – pari all’1 per mille (1,5 per mille dal 2013) – e sono stati inclusi tra i prodotti assoggettati a tassazione anche quelli per i quali non è previsto l’obbligo di deposito (vedi anche come determinare l’imposta di bollo virtuale).

In particolare, sostiene l’Agenzia delle Entrate in una delle sue più recenti comunicazioni in materia, sulla base delle nuove disposizioni l’imposta è dovuta in tale modo:

  • le comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, sono assoggettate a un’imposta proporzionale dell’1 per mille per il 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013. L’imposta non è comunque dovta per le comunicazioni che sono relative ai fondi pensione e ai fondi sanitari. Invece, il bollo è dovuto sulle comunicazioni dei buoni fruttiferi postali, pur con valore di rimborso superiore ai 5 mila euro. Il valore minimo dell’imposta è fissato in 34,20 euro e, fino allo scorso anno, non poteva essere superiore a 1.200 euro. Per i clienti non persone fisiche, è prevista una misura massima di 4.500 euro.

 

  • gli estratti conto inviati dalle banche e quelli di conto corrente postale, nonché i rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, sono soggetti a un’imposta fissa pari a 34,20 euro, se il cliente è una persona fisica (l’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti non supera complessivamente i 5.000 euro), o 100 euro, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

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