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Senza delibera l’Ires è indeducibile dal compenso degli amministratori

Quando non esiste una delibera assembleare specifica, i compensi che sono corrisposti ai vari amministratori non possono essere dedotti dal reddito d’impresa. È questa la sintesi di una recente sentenza della Commissione Tributaria di Trento. Che cosa è successo esattamente? Una verifica fiscale molto accurata aveva prodotto come risultato l’emissione di un avviso di accertamento per contestare la deduzione dei compensi in questione. Nel dettaglio, si è trattato di una società a responsabilità limitata (Srl). La nostra amministrazione finanziaria aveva motivato tutto questo con il fatto che il ruolo di amministratore può essere svolto sia in forma gratuita che retribuita.

Nel caso di specie, il compenso doveva essere determinato dall’assemblea, pertanto si trattava di una erogazione solamente eventuale. Questo vuol dire che, se manca una delibera assembleare precisa, i compensi che sono corrisposti agli amministratori non sono di loro spettanza, dunque sono indeducibili ai fini dell’Ires (vedi anche Deducibilità interessi passivi soggetti Ires). L’Agenzia delle Entrate ha preso spunto per la sua decisione da due pronunce della Corte di Cassazione che erano andate nella stessa direzione. Il contribuente coinvolto si è comunque difeso, presentando ricorso ed evidenziando alcuni aspetti.

A suo dire, infatti, i profili civilistici di questi compensi non possono avere delle conseguenze fiscali. Inoltre, vi sarebbe una duplicazione di imposta se le somme di denaro da versare agli amministratori fossero sottoposte a tassazione Irpef senza prima effettuare la deduzione dell’Ires. In aggiunta, la mancanza di una delibera assembleare era dovuta a una semplice irregolarità dal punto di vista formale, vale a dire la mancata trascrizione nei verbali. La Commissione Tributaria Provinciale trentina ha accolto la tesi dell’ufficio, ricordando soprattutto come la sentenza fosse di tipo interpretativo di una norma vigente, quindi non ha avuto alcuna importanza il fatto che la Cassazione sia intervenuta dopo l’anno oggetto di accertamento, una delle altre doglianze del contribuente in questione.

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