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I prelievi bancari ingiustificati da parte di autonomi e professionisti non sono compensi in nero

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La sentenza 228/2014 ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del Decreto Presidenziale 600/1973, nella misura in cui il trattamento riservato a titolari di reddito di lavoro autonomo e reddito di impresa viene messo sulllo stesso piano. In altri termini, i prelievi bancari ingiusficati dal conto da parte di autonomi e professionisti non vanno ritenuti in automatico come compensi in nero.

Già l’ordinanza 27/29/2013 emessa dalla Ctr Lazio aveva evidenziato l’incostituzionalità dell’articolo:

Anche se le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario esistono specificità di quest’ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Secondo tale doppia correlazione, in assenza di giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata utilizzata per l’acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati.

La sentenza 228/2014 statuisce che l’attività effettuata dai lavoratori autonomi è caratterizzata per la presenza fondamentale dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo: questa marginalità assume poi differenti connotati a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a diventare quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali.

La presunzione che i prelievi ingiustificati da parte di  siano da trasformare in automatico in compensi in nero è ‘irragionevole’. Gli eventuali prelievi vengono inoltrati in un sistema di contabilità di cui la categoria si avvale in maniera legittima.

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